Di grande attualità, visto il caldo torrido che sta attraversando in questi giorni l’intera penisola, è la tematica della tutela dei lavoratori per il rischio legato ai danni da calore.
Con le temperature in continuo aumento interviene quindi l’Ispettorato nazionale del lavoro a fornire indicazioni ai propri uffici sui profili di tutela di quei lavoratori che, in ragione delle specifiche attività svolte, potrebbero essere esposti a rischi più alti rispetto a quelli ordinari.
Vediamo in cosa consistono tali indicazioni, che l’INL ha pubblicato nella Nota n. 5056 del 13 luglio 2023.
Anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione da parte del datore di lavoro di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.
A tale proposito, l’Ispettorato segnala l’ordinanza del 18 agosto 2022 con cui il Tribunale di Palermo, in relazione alla prestazione lavorativa dei rider, ha ritenuto “che la società convenuta sia tenuta all’adozione delle misure preventive e protettive indicate dall’INAIL nel Progetto Worklimate”, condannando la stessa “ad effettuare ex art. 17 e 28 d.lgs. 81/08 una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore… a fornire …un’adeguata formazione e informazione … ” e a consegnare una serie di necessari dispositivi atti a proteggere i lavoratori da possibili shock termici.
L’esposizione eccessiva allo stress termico determina infatti l’aumento del rischio infortunistico soprattutto per i lavoratori la cui attività non sia svolta occasionalmente all’aperto, ad esempio nei settori dell’edilizia civile e stradale, nel comparto estrattivo, nel settore agricolo e della manutenzione del verde, nel comparto marittimo e balneare.
Altri fattori importanti nella valutazione del rischio e del suo aggravamento da considerare, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, nelle misure volte a mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore sono:
Con riferimento innanzitutto all’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico, e alla successiva individuazione delle misure di mitigazione, gli ispettori possono riferirsi alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici nella Sezione “Microclima”, nonché ai contenuti informativi predisposti dall’Inail.
In entrambe le documentazioni sono riportate le informazioni relative alle strategie e alle modalità di misura dello stress termico e di controllo del microclima.
Per tali metodologie di valutazione è inoltre possibile consultare le norme tecniche di riferimento, consultabili sulla banca dati UNI a disposizione del personale dell'Ispettorato abilitato.
L’Ispettorato segnala anche, nell’ambito del piano di attività di ricerca scientifica e in collaborazione con il progetto Worklimate, lo studio promosso e sviluppato dall’Inail in collaborazione con il Cnr, il Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio e altre istituzioni pubbliche, con l’obiettivo di stimare gli effetti delle temperature estreme sugli infortuni occupazionali nel settore edile in Italia, disponibile al sito https://www.sciencedirect.com, in cui sono riportati metodi pratici, organizzativi e tecnici per ridurre e gestire il rischio professionale in relazione ai luoghi di lavoro e sono fornite anche informazioni sulle azioni da intraprendere nel caso in cui un lavoratore inizi a manifestare sintomi di malessere legato al calore.
A riprova dell'importanza che l'argomento riveste per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, è prevista altresì la possibilità di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “eventi meteo” considerando, a tal fine, elevate le temperature superiori a 35° centigradi.
NOTA BENE: L’INPS al riguardo ha fornito le istruzioni operative con il messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 ricordando che i datori di lavoro, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, possono ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”. Tale possibilità è ammessa di regola se le temperature risultino superiori a 35° centigradi. Tuttavia, ha evidenziato l’Istituto, anche “temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale”.
Nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica da allegare è sufficiente che l’azienda indichi le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o bollettini meteo.
A prescindere dalle temperature rilevate, la Cigo è infatti riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni per la sussistenza di rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive.
Pertanto, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, si deve porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione, la ripresa delle lavorazioni interessate è condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare o ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
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