In seguito ad un’operazione di trasformazione societaria da soggetto Ires a soggetto Irpef, le perdite generate dalla società di capitale si trasferiscono a quella di persone. Ciò è quanto ha stabilito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 60/E del 16 maggio 2005, in cui si precisava che la suddetta trasformazione, pur generando un cambiamento del regime d’imposta, non può influenzare il trattamento fiscale delle perdite pregresse realizzate dalla società trasformanda. Nel modello Unico 2006 società di persone, nel rigo RF56, colonna 1, è lasciato spazio proprio al riporto delle eventuali perdite che si sono formate prima della trasformazione della società di capitale in società di persona, fino alla concorrenza dei redditi dell’esercizio, mentre la perdita rimanente resta imputata alla società. Secondo l’agenzia delle Entrate, la perdita mantiene presso la società di persone la stessa anzianità maturata in quella di capitale: se la perdita è stata conseguita nei primi tre esercizi della società di capitale è recuperabile senza limiti di tempo (rigo RS6); se, invece, è seguente, è recuperabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione (rigo RS5).
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