Legge stabilità 2014: fra gli interventi diretti a contenere la pressione fiscale delle aziende, il comma 132 dell'unico articolo prevede una deduzione Irap fino a 15 mila euro annui per coloro che aumentano la base occupazionale, a partire dal 1° gennaio 2014. Tra gli altri benefici anche maggiori detrazioni Irpef per lavoratori dipendenti. Un contributo della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro analizza la reale portata delle nuove misure dedicate al cuneo fiscale.
IRAP:
DEDUZIONE PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
La legge di
stabilità 2014 – n.147 del 27 dicembre 2013 – propone alcune misure atte a ridurre il
cuneo
fiscale ossia il divario esistente tra il costo aziendale del personale
e l’importo
che percepisce al netto il lavoratore.
Il comma 132
della legge
riconosce un beneficio in termini di riduzione
Irap per coloro che assumono lavoratori a tempo indeterminato,
se ciò
comporta un aumento della base occupazionale rispetto al periodo di
imposta
precedente. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio 2014 e opera per il
periodo
di imposta in cui avviene l'assunzione e per i due successivi.
Fruitori
I beneficiari
possono essere:
- persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- società semplici e associazioni senza personalità giuridica;
- società di capitali ed enti commerciali;
- società di persone;
- produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro che si avvalgono del regime di esonero degli adempimenti IVA);
- enti privati non commerciali, per i lavoratori impiegati nell’eventuale attività commerciale svolta.
Contratto di
assunzione
Il datore di
lavoro è chiamato ad
effettuare l'assunzione del lavoratore solo attraverso un contratto a tempo indeterminato, anche a
tempo parziale.
Dà diritto a
beneficiare della
deduzione Irap in parola anche il caso della trasformazione
di contratti in origine non a tempo indeterminato:
occorre, però, rammentare che, in sede di deduzione, vale solo il costo
sostenuto a titolo di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che il
limite
di deduzione va rapportato al periodo in cui vi è stato il rapporto di
lavoro a
tempo indeterminato.
Aumento
della base occupazionale
Per poter
tagliare l'Irap, è
altresì richiesto che avvenga un incremento
del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato
rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto
mediamente
occupati nel periodo d’imposta precedente.
Ciò comporta
che è necessario
effettuare una verifica annuale diretta ad accertare
che l'assunzione
costituisca un aumento della base occupazionale. Ciò avviene comparando
il
numero dei lavoratori mediamente occupati nell'anno di assunzione con
quelli
mediamente occupati nell'anno precedente.
Se il risultato
emergente
evidenzia un aumento, si ha diritto ad operare la deduzione prevista.
Relativamente
ai successivi due
periodi di imposta, è necessario effettuare lo stesso confronto,
osservando la
base occupazionale del periodo di imposta nel quale si richiede la
deduzione
con quello di assunzione.
Qualora nel
periodo di imposta
successivo, in cui si avrebbe diritto allo sconto, risulti, invece, un
decremento del numero dei lavoratori o la parità, rispetto all'anno di
assunzione, si verifica la decadenza
della deduzione.
Altra ipotesi
che comporta la
decadenza è la cessazione del rapporto di lavoro agevolato, anche per
causa non
imputabile al datore di lavoro.
Un chiarimento
sul decremento
dell'occupazione nei periodi successivi arriva dalla circolare n.
7/2006
dell'agenzia delle Entrate, secondo cui si ha diritto alla deduzione se
la
cessazione dei rapporti di lavoro riguarda lavoratori che non hanno
prodotto il
diritto alla deduzione.
La perdita
dell'agevolazione
attiene, quindi, al rapporto di lavoro che ha dato luogo al beneficio.
Casi
particolari
- Si precisa
che l’incremento
della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, o facenti capo, anche per interposta
persona,
allo stesso soggetto.
- Quando si
tratta di imprese di
nuova costituzione, l’incremento occupazionale non deve derivare dallo
svolgimento
di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese
preesistenti “a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico
o di
superficie”.
- Se l’azienda
si sostituisce ad
un’altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da
privati, la
deducibilità del costo del personale può essere goduta limitatamente al
numero
di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
- Relativamente
agli enti non
commerciali, la base occupazionale che interessa è solo quella composta
dai
lavoratori assunti specificamente per lo svolgimento dell'attività
commerciale;
il criterio va seguito anche per testare l'incremento annuale.
Agevolazione
La deduzione
opera per il periodo
d’imposta in cui vi è stata l’assunzione del lavoratore e per i due
successivi,
nel limite annuale di 15.000 euro per
ciascun nuovo dipendente assunto.
In ogni caso
l'importo non può
superare l’incremento complessivo del costo del personale
classificabile tra i
costi della produzione del conto economico civilistico (art. 2425
c.c.), nelle
voci B)9) “Costi per il personale” e B)14 “Oneri diversi di gestione”,
per il
periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta.
Inoltre, è
necessario verificare
l’importo della deduzione potenzialmente spettante con la somma del
costo del
lavoro costituito da retribuzione diretta, indiretta, differita, oneri
sociali,
contributivi ed assicurativi ed altre spese a carico del datore di
lavoro
relativi al rapporto di lavoro agevolato. Tra i due valori va preso il
minore.
La deduzione è alternativa:
- alle altre
deduzioni Irap
previste per il costo del lavoro degli apprendisti, disabili e per il
personale
addetto alla ricerca e sviluppo;
- alla
deduzione dalla base
imponibile pari a euro 1.850, su base annua, spettante per ogni
lavoratore
dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque
per i
soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del
valore
della produzione non superiori, nel periodo d’imposta, a euro 400.000.
DETRAZIONI
PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Altra misura
contenuta nella
legge di stabilità, diretta a ridurre il peso fiscale, è la rideterminazione degli importi delle
detrazioni Irpef per redditi di lavoro dipendente ed assimilati
attraverso
la riscrittura dell'articolo 13 del Tuir.
In particolare:
>
aumenta da 1.840 a 1.880
euro la detrazione, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, per
redditi
complessivi non superiore a 8mila euro. Fermi a 690 euro e a 1.380 euro
gli
importi minimi spettanti, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a
tempo
indeterminato e quelli a tempo determinato;
> per
redditi tra 8.000 euro e
28.000 euro, l'importo della detrazione è rideterminato in 978 euro,
aumentato
del prodotto tra 902 e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000,
meno il
reddito complessivo, e 20.000;
> per i
redditi da 28.000 fino
a 55.000 euro, la detrazione è pari a 978 euro, per la parte
corrispondente al
rapporto tra 55.000, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro.
E' stato poi
abrogato il comma 2
dell’articolo 13, Tuir, che prevedeva un correttivo alla detrazione per
i
redditi compresi tra i 23.000 e i 28.000 euro.
CIRCOLARE
N. 1/2014 DELLA FONDAZIONE STUDI
Il documento
analizza, tra gli
altri, i due interventi esposti per concludere che, a ben vedere, le
misure non
danno dei risultati significativi nell'ambito della riduzione del peso
fiscale.
Infatti, la
detrazione Irpef,
oltre a dare un risparmio finale esiguo, risulta non corrispondere al
principio
costituzionale di concorrere al pagamento delle tasse in base alla
propria
capacità contributiva. In certi casi, contribuenti possessori di
redditi assai
diversi per entità, si avvalgono del medesimo sconto fiscale. Ciò
provoca
iniquità fiscale.
Anche con
riferimento alla
deduzione Irap, occorre rilevare che, essendo limitata ad incremento
della base
occupazionale con nuovi assunti a tempo indeterminato, risulta poco
vantaggiosa.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".