Dalla “Stabilità” lieve riduzione del cuneo fiscale

Pubblicato il 16 gennaio 2014

Legge stabilità 2014: fra gli interventi diretti a contenere la pressione fiscale delle aziende, il comma 132 dell'unico articolo prevede una deduzione Irap fino a 15 mila euro annui per coloro che aumentano la base occupazionale, a partire dal 1° gennaio 2014. Tra gli altri benefici anche maggiori detrazioni Irpef per lavoratori dipendenti. Un contributo della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro analizza la reale portata delle nuove misure dedicate al cuneo fiscale.


IRAP: DEDUZIONE PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO


La legge di stabilità 2014 – n.147 del 27 dicembre 2013 – propone alcune misure atte a ridurre il cuneo fiscale ossia il divario esistente tra il costo aziendale del personale e l’importo che percepisce al netto il lavoratore.


Il comma 132 della legge riconosce un beneficio in termini di riduzione Irap per coloro che assumono lavoratori a tempo indeterminato, se ciò comporta un aumento della base occupazionale rispetto al periodo di imposta precedente. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio 2014 e opera per il periodo di imposta in cui avviene l'assunzione e per i due successivi.


Fruitori


I beneficiari possono essere:

- persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo;

- società semplici e associazioni senza personalità giuridica;

- società di capitali ed enti commerciali;

- società di persone;

- produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro che si avvalgono del regime di esonero degli adempimenti IVA);

- enti privati non commerciali, per i lavoratori impiegati nell’eventuale attività commerciale svolta.


Contratto di assunzione


Il datore di lavoro è chiamato ad effettuare l'assunzione del lavoratore solo attraverso un contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.


Dà diritto a beneficiare della deduzione Irap in parola anche il caso della trasformazione di contratti in origine non a tempo indeterminato: occorre, però, rammentare che, in sede di deduzione, vale solo il costo sostenuto a titolo di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che il limite di deduzione va rapportato al periodo in cui vi è stato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Aumento della base occupazionale


Per poter tagliare l'Irap, è altresì richiesto che avvenga un incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente.


Ciò comporta che è necessario effettuare una verifica annuale diretta ad accertare che l'assunzione costituisca un aumento della base occupazionale. Ciò avviene comparando il numero dei lavoratori mediamente occupati nell'anno di assunzione con quelli mediamente occupati nell'anno precedente.


Se il risultato emergente evidenzia un aumento, si ha diritto ad operare la deduzione prevista.


Relativamente ai successivi due periodi di imposta, è necessario effettuare lo stesso confronto, osservando la base occupazionale del periodo di imposta nel quale si richiede la deduzione con quello di assunzione.


Qualora nel periodo di imposta successivo, in cui si avrebbe diritto allo sconto, risulti, invece, un decremento del numero dei lavoratori o la parità, rispetto all'anno di assunzione, si verifica la decadenza della deduzione.


Altra ipotesi che comporta la decadenza è la cessazione del rapporto di lavoro agevolato, anche per causa non imputabile al datore di lavoro.


Un chiarimento sul decremento dell'occupazione nei periodi successivi arriva dalla circolare n. 7/2006 dell'agenzia delle Entrate, secondo cui si ha diritto alla deduzione se la cessazione dei rapporti di lavoro riguarda lavoratori che non hanno prodotto il diritto alla deduzione.


La perdita dell'agevolazione attiene, quindi, al rapporto di lavoro che ha dato luogo al beneficio.


Casi particolari


- Si precisa che l’incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.


- Quando si tratta di imprese di nuova costituzione, l’incremento occupazionale non deve derivare dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese preesistenti “a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie”.


- Se l’azienda si sostituisce ad un’altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, la deducibilità del costo del personale può essere goduta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.


- Relativamente agli enti non commerciali, la base occupazionale che interessa è solo quella composta dai lavoratori assunti specificamente per lo svolgimento dell'attività commerciale; il criterio va seguito anche per testare l'incremento annuale.


Agevolazione


La deduzione opera per il periodo d’imposta in cui vi è stata l’assunzione del lavoratore e per i due successivi, nel limite annuale di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.


In ogni caso l'importo non può superare l’incremento complessivo del costo del personale classificabile tra i costi della produzione del conto economico civilistico (art. 2425 c.c.), nelle voci B)9) “Costi per il personale” e B)14 “Oneri diversi di gestione”, per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta.


Inoltre, è necessario verificare l’importo della deduzione potenzialmente spettante con la somma del costo del lavoro costituito da retribuzione diretta, indiretta, differita, oneri sociali, contributivi ed assicurativi ed altre spese a carico del datore di lavoro relativi al rapporto di lavoro agevolato. Tra i due valori va preso il minore.


La deduzione è alternativa:


- alle altre deduzioni Irap previste per il costo del lavoro degli apprendisti, disabili e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;


- alla deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, spettante per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel periodo d’imposta, a euro 400.000.


DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE


Altra misura contenuta nella legge di stabilità, diretta a ridurre il peso fiscale, è la rideterminazione degli importi delle detrazioni Irpef per redditi di lavoro dipendente ed assimilati attraverso la riscrittura dell'articolo 13 del Tuir.


In particolare:


> aumenta da 1.840 a 1.880 euro la detrazione, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, per redditi complessivi non superiore a 8mila euro. Fermi a 690 euro e a 1.380 euro gli importi minimi spettanti, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato;


> per redditi tra 8.000 euro e 28.000 euro, l'importo della detrazione è rideterminato in 978 euro, aumentato del prodotto tra 902 e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000, meno il reddito complessivo, e 20.000;


> per i redditi da 28.000 fino a 55.000 euro, la detrazione è pari a 978 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro.


E' stato poi abrogato il comma 2 dell’articolo 13, Tuir, che prevedeva un correttivo alla detrazione per i redditi compresi tra i 23.000 e i 28.000 euro.


CIRCOLARE N. 1/2014 DELLA FONDAZIONE STUDI


Il documento analizza, tra gli altri, i due interventi esposti per concludere che, a ben vedere, le misure non danno dei risultati significativi nell'ambito della riduzione del peso fiscale.


Infatti, la detrazione Irpef, oltre a dare un risparmio finale esiguo, risulta non corrispondere al principio costituzionale di concorrere al pagamento delle tasse in base alla propria capacità contributiva. In certi casi, contribuenti possessori di redditi assai diversi per entità, si avvalgono del medesimo sconto fiscale. Ciò provoca iniquità fiscale.


Anche con riferimento alla deduzione Irap, occorre rilevare che, essendo limitata ad incremento della base occupazionale con nuovi assunti a tempo indeterminato, risulta poco vantaggiosa.


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