Dal decreto 4/2014 disposizioni urgenti per i comuni alluvionati
Pubblicato il 31 gennaio 2014
Oltre alla disciplina per la regolarizzazione volontaria degli investimenti e attività detenuti all’estero da parte di coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale, il Dl n.
4/2014 contiene anche altre disposizioni in materia tributaria e contributiva e alcune misure urgenti in materia di adempimenti per le popolazioni colpite dall’alluvione che ha interessato la provincia di Modena.
L’articolo 2 del Decreto legge, pertanto, ha previsto: la soppressione dei commi 575 e 576 della legge di Stabilità 2014 che prevedevano di ridurre la percentuale di detraibilità dal 19% al 18% già per l’anno 2013 con la possibilità di abbassare ulteriormente la soglia al 17% dall’anno 2014; ha differito al 16 maggio 2014, dall’originale termine del 16 febbraio, il pagamento e l’invio telematico delle denunce e dei premi Inail, al fine di consentire alle imprese di beneficiare della riduzione dei contributi Inail prevista dalla Legge n.
147/2013; ha confermato, con una norma di interpretazione autentica, l’applicabilità della tassa di concessione governativa ai cellulari.
L’articolo 3 del provvedimento, invece, stabilisce che sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria) inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 e il 31 luglio 2014, per tutti i contribuenti residenti nei comuni della provincia di Modena colpiti dall’alluvione del 17 gennaio scorso.
La sospensione riguarda anche il pagamento dei tributi da effettuare in qualità di sostituti di imposta, scadenti sempre nel periodo considerato; mentre non ricomprende le ritenute dovute sui redditi di lavoro dipendente. Per i versamenti già scaduti alla data del 17 gennaio 2014, se effettuati entro il termine massimo del 31 luglio, non si applicano né sanzioni né interessi.