Dal Csm, circolare sull'organizzazione delle Procure

Pubblicato il 17 novembre 2017

E’ stata approvata dal plenum del Consiglio superiore della magistratura, il 16 novembre 2017 - per la prima volta in maniera dettagliata ed organica a distanza di anni dalla riforma dell’ordinamento giudiziario – una circolare in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, oggetto di modifiche normative soprattutto ad opera del D.Lgs. n. 106/2006. La presente circolare risulta dunque attuativa dei principi espressi a livello di normativa primaria ed in piena continuità con le direttrici, sul tema, già enunciate dal medesimo Csm in altre precedenti risoluzioni (rispettivamente, nel 2007 e nel 2009).

Del resto – si legge nelle premesse – sono note le periodiche fibrillazioni che affliggono gli uffici requirenti anche di grandi dimensioni, che spingono dunque verso la necessità di maggiore chiarezza nella determinazione di regole organizzative e di funzionamento, al fine di prevenire delicate questioni interne.

Progetto organizzativo, regole di assegnazione e coassegnazione

Di seguito, pertanto, un’opera di sistemazione e definizione dei compiti del Procuratore, il quale – si legge tra l’altro – ha il potere di redigere, con cadenza triennale, un progetto organizzativo in cui indica i criteri di organizzazione dell'ufficio, stabiliti in base ad una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza. Il progetto organizzativo contiene altresì l’indicazione dei criteri di assegnazione e di coassegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, che assicurino l’equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro.

Vengono inoltre fissate le regole per l’assegnazione e la coassegnazione dei procedimenti, laddove si specifica che il Procuratore della Repubblica – nel relativo atto di assegnazione – può stabilire i criteri a cui il magistrato deve attenersi nell’esercizio della sua attività.

Assenso obbligatorio nelle misure cautelari, “visto” preventivo e revoca assegnazioni

Il Procuratore, inoltre, al fine di salvaguardare l’esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione dell’assenso obbligatorio ex art. 3 D.Lgs. n. 106/2006 commi 1 e 2, in tema di misure cautelari (specie quelle personali). Per quanto riguarda le misure reali (comma 3), potrà invece formalizzare la volontà di sottrarre alcune ipotesi al suddetto assenso formale. Potrà infine contemplare la possibilità, nel progetto organizzativo, che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti, siano a lui preventivamente trasmessi per l’apposizione del c.d. “visto” avente funzione conoscitiva, ossia di garantire la conformità alle direttive impartite.

Regole stringenti sono poi dettate per l’esercizio del potere di revoca dell’assegnazione e della designazione, che è contemplata quale extrema ratio (la circolare ne definisce nel dettaglio i presupposti) previa accurata interlocuzione con l’interessato e trasmissione dell’atto al Consiglio superiore della magistratura, il quale può formulare osservazioni e rilievi.

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