Dal 2025 nuovo regime di franchigia Iva per Pmi e eventi in streaming

Pubblicato il 02 dicembre 2024

Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore il decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2024; questo decreto attua le disposizioni delle Direttive europee numero 2020/285/UE e numero 2022/542/UE che contengono il regime di franchigia transfrontaliero per le piccole imprese e una novità per la tassazione per gli spettacoli trasmessi in streaming. Vediamo questi due ambiti.

Regine di franchigia Iva dal 2025

Il decreto legislativo 180/2024, effettivo dal 1° gennaio 2025, attua importanti aggiornamenti in relazione al regime di esenzione fiscale per le piccole imprese che operano in via transfrontaliera, secondo quanto stabilito dalla Direttiva UE n. 2020/285.

A tal fine è stato aggiunto il Titolo V-ter al D.P.R. n. 633/1972, inserendo gli articoli da 70-terdecies a 70-duovicies.

La prima sezione di questo titolo norma il regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati UE; invece, la seconda sezione tratta il regime di franchigia applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato.

Dunque, una delle innovazioni consiste nella facoltà (e non nell'obbligatorietà) per i Paesi membri di inserire un sistema di esenzione Iva (regime forfettario) a favore delle PMI situate entro i propri confini, che registrino un fatturato annuale inferiore a una certa soglia, stabilita individualmente da ogni Stato ma non eccedente i 85.000 euro.

Le imprese che desiderano beneficiare di questa facilitazione devono inoltrare una specifica domanda all'autorità fiscale del paese dove l'imposta è dovuta e ottenere l'approvazione per entrare in questo regime speciale.

Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.

Per la determinazione del volume d'affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti.

La seconda innovazione si concentra sulle piccole imprese situate in un paese dell'Unione Europea che svolgono attività anche in altri Stati membri, dove sono obbligate a pagare l'Iva per le transazioni effettuate.

Tali imprese, se aderiscono al regime speciale, godranno di esenzione dall'Iva in questi paesi, similmente alle imprese locali che beneficiano di un regime di franchigia. Questo regime "transfrontaliero" mira a risolvere le disparità di trattamento fra le imprese con sede fisica in un paese membro e quelle europee che operano in tale paese senza una sede fisica.

Le imprese che scelgono di partecipare a questo regime speciale europeo possono usufruire dell'esenzione dall'Iva su tutte le operazioni comunitarie, riducendo così i carichi amministrativi.

Per accedere a questo regime di esenzione, sarà necessario registrarsi una sola volta nel paese di stabilimento, che fornirà un codice identificativo unico "EX", valido in tutti gli Stati membri dove l'impresa è esente dall'Iva.

L’impresa che ha aderito al regime di franchigia inizia ad applicarlo dalla data in cui riceve il codice di identificazione EX dallo stato in cui è stabilita. Se tale entità è già registrata nel territorio di tale stato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, o dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA precedentemente assegnato sarà sospeso per la durata in cui opera sotto il regime di franchigia.

Portale web dell’Unione europea

La Commissione europea ha lanciato un nuovo sito web rivolto alle imprese che, nell'anno prossimo, potranno beneficiare del regime facilitato sull'Iva.

Il nuovo portale europeo dedicato a questo argomento include una sezione iniziale chiamata "Regime per le PMI". Questa sezione si occupa specificamente dei due regimi Iva europei:

Queste imprese transfrontaliere hanno la possibilità di scegliere se applicare le norme speciali esclusivamente negli Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite, o sia nel loro paese di stabilimento che negli altri Stati membri.

Inoltre, il nuovo portale web include un simulatore di Iva (Simulator) per esaminare l'impiego del regime speciale e una sezione specifica per l'uso esclusivo delle Amministrazioni degli Stati membri.

Per implementare le nuove normative Iva, gli Stati membri devono integrare le disposizioni di recepimento nei loro sistemi legislativi nazionali.

Queste disposizioni saranno poi compilate in una sezione dedicata del portale, denominata "Norme nazionali in materia di Iva".

Eventi in streaming: novità per la territorialità Iva

Il Decreto Legislativo n. 180/2024, ha inserito nel diritto nazionale le nuove norme sulla territorialità IVA per gli eventi virtuali e per i servizi di accesso correlati, seguendo le indicazioni della direttiva UE 2022/542.

L'articolo 7-quinquies del DPR n. 633/1972 è stato aggiornato per includere la nuova categoria di eventi svolti in modalità virtuale.

La norma già esistente - art. 7-quinquies lettera a) - regola le forniture, dirette a clienti non soggetti passivi, di servizi:

Queste operazioni B2C, ai fini dell'IVA, "sono considerate realizzate nel territorio dello Stato quando le attività correlate sono fisicamente eseguite nello stesso".

A partire dal 1° gennaio 2025, verrà applicato un nuovo criterio di territorialità IVA specifico per i servizi menzionati che riguardano attività trasmesse in streaming o altrimenti rese disponibili in modo virtuale.

In questi casi, i servizi sono considerati erogati nel territorio dello Stato se il cliente è domiciliato lì o vi risiede senza avere un domicilio all'estero (l'articolo 54 della direttiva 2006/112/CE, modificato dalla direttiva 2022/542/UE, descrive invece il "luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita, oppure dove possiede un indirizzo permanente o la residenza abituale").

Riguardo alle transazioni B2B, l'articolo 7-quinquies, lett. b), regola esclusivamente i servizi che consentono l'accesso a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e di intrattenimento, incluse fiere ed esposizioni, e i servizi correlati all'accesso.

La caratteristica fondamentale di questi servizi è quella di fornire un diritto di ingresso a un evento in cambio di un pagamento (che può assumere la forma di un biglietto, un abbonamento, un pass stagionale o una tariffa periodica).

Queste operazioni B2B sono considerate realizzate nel territorio dello Stato dove si tengono gli eventi.

Con le modifiche che saranno introdotte nel 2025, la norma non sarà applicabile agli eventi a cui si partecipa virtualmente. In questo caso, come spiegato dalla Relazione illustrativa al disegno di decreto legislativo, si applicherà nuovamente la norma generale sulla territorialità IVA B2B dell'articolo 7-ter del DPR 633/1972, la quale stabilisce che le prestazioni si considerano realizzate nel territorio dello Stato dove è situato il soggetto passivo che le commissiona.

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