Dal 15 aprile 2015 inizia l'era del “730 precompilato”
Pubblicato il 04 dicembre 2014
Con
l'ufficialità del decreto legislativo n. 175/2014 – riguardante anche
la
dichiarazione dei redditi precompilata – si registra un innovativo
cambiamento
nei rapporti fisco-contribuente: sarà l'agenzia delle Entrate a fornire
al
cittadino il modello di dichiarazione con all'interno alcuni dati già
precompilati, dati attinti da informazioni che l'amministrazione
possiede.
Qualora il contribuente accetti senza modifiche la denuncia, non sarà
più soggetto
al controllo documentale. Dal 15 aprile 2015 sarà possibile accedere in
via
telematica alla dichiarazione 730 precompilata.
Con la
pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 277 del 28.11.2014 del decreto legislativo n. 175/2014 (del 21
novembre) è entrato nella legislazione fiscale italiana il disegno di
semplificazione voluto dal Governo diretto a fornire al contribuente la
dichiarazione dei redditi parzialmente compilata.
La sua
attuazione non è semplice data la mole di dati da cui il fisco può
attingere
informazioni per predisporre parte della dichiarazione.
Dal 2015, in via
sperimentale, l'Agenzia delle entrate renderà
disponibile
telematicamente, dal 15 aprile, il modello 730 precompilato
relativo ai
redditi prodotti nell'anno precedente.
CHI
RICEVERA' LA PRECOMPILATA
Contribuenti
che per l’anno d’imposta precedente (2013) hanno presentato il modello
730 (o il modello Unico con caratteristiche da 730)
|
Contribuenti
per i quali il sostituto d’imposta ha trasmesso certificazione unica
per redditi conseguiti nel 2014 |
Contribuenti
non in possesso di partita IVA nel 2014
|
Contribuenti
per i quali la dichiarazione precedente è stata liquidata
|
Non
entrano a far parte
dei destinatari del 730 precompilato i soggetti che nel 2014
sono titolari
di partita Iva.
Nelle
attuali istruzioni alla bozza di modello
730 precompilato si specifica che lo stesso non
viene inviato se, con riferimento all’anno d’imposta
precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni
correttive nei termini o integrative, per le quali, al
momento della
elaborazione della dichiarazione precompilata, è
ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.
I
DATI PRESENTI
Nella
compilazione parziale dei modelli l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati
già in suo possesso - ad esempio, i dati reddituali della
precedente
dichiarazione – e quelli presenti nell'Anagrafe tributaria;
le modifiche
relative alla proprietà di immobili: spese che di
norma vengono
ripartite in più annualità (come i mutui); oneri deducibili e
detraibili
comunicati da enti esterni.
Il D.Lgs.
n. 175/2014 prevede che per la
dichiarazione 2015 siano presenti i dati:
- di quote
di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui
in corso;
- di premi
di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli
infortuni;
- di contributi
previdenziali ed assistenziali;
- di contributi
versati per la previdenza complementare.
Già
dalla dichiarazione dei redditi 2016 (anno
d’imposta 2015), grazie al
sistema “Tessera Sanitaria”, le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere,
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici
universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di
specialistica
ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di
assistenza
protesica e di assistenza integrativa, altre strutture accreditate per
l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici
chirurghi
e degli odontoiatri, sono tenuti ad inviare i dati relativi
alle prestazioni
erogate nel 2015, affinchè siano messi a disposizione
dell'Agenzia delle
entrate.
L'agenzia
delle Entrate si avvale di unità di monitoraggio per verificare la
completezza
e la veridicità dei dati trasmessi, al fine di evitare di inserire
nella
denuncia dati errati.
LA
RICEZIONE DELLA PRECOMPILATA
Dal 15 aprile in poi
l'Agenzia fornisce la
dichiarazione precompilata ai contribuenti interessati.
E’
possibile accedere alla dichiarazione:
-
telematicamente, accedendo ad apposita sezione del sito dell'Agenzia
delle Entrate tramite Pin
-
rivolgendosi – attraverso apposita
delega - al proprio sostituto d'imposta
(se presta assistenza fiscale) o ad un Caf
o ad un professionista abilitato
(consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili
abilitati
allo svolgimento dell'assistenza fiscale).
Nella
pagina internet dove è presente il 730 precompilato è presente anche un prospetto con
l’indicazione
sintetica dei redditi e delle spese presenti nel modello e delle
principali
fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione.
Qualora i dati a disposizione
dell’Agenzia
delle entrate risultino incompleti od
incongruenti non vengono inseriti direttamente nella
dichiarazione ma vengono indicati in un
ulteriore prospetto
affinchè il contribuente possa verificarli ed eventualmente indicarli
nel 730
precompilato.
Per coloro che non
possiedono un codice pin,
sarà emanato un provvedimento direttoriale delle Entrate che
indicherà altre modalità di accesso alla dichiarazione precompilata
resa
disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate, nonché altri
sistemi
alternativi per rendere nota al contribuente la propria dichiarazione
precompilata.
Il
contribuente può in ogni caso continuare a presentare la dichiarazione
dei redditi con le modalità ordinarie, compilando autonomamente il
modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.
|
COSA
FARE CON LA PRECOMPILATA
Ricevuta
la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due strade da seguire:
1. accettare il
documento con i dati inseriti dal Fisco
|
oppure
2. rettificare
ed inserire nuovi dati qualora si ravvisi la presenza di errori od
incompletezze. |
Differenti sono le conseguenze con
riferimento al controllo
documentale a seconda dell'opzione scelta.
Se viene accettata, direttamente
o tramite sostituto
di imposta, la dichiarazione inviata
dall'agenzia delle Entrate → i dati
riguardanti gli oneri forniti
dai soggetti
terzi (banche, assicurazioni, ecc) non
saranno sottoposti al controllo documentale.
Se la denuncia viene modificata oppure si
sceglie di avvalersi – per la
ricezione ed il
successivo invio – di un Caf o
professionista → eventuali controlli
e richieste di documentazione saranno ricevuti dal Caf o professionista
e non
dal contribuente.
Infatti
Caf e professionisti nel momento in cui inviano la dichiarazione devono
apporre
il visto di conformità sui dati della
stessa, compresi quelli provenienti da soggetti terzi ed inseriti dalle
Entrate
nel modello.
Di
conseguenza, una volta rilevata l'esistenza di dati documentali errati,
il Caf o l'intermediario sono
responsabili del fatto e sono obbligati
verso il Fisco al pagamento della somma che sarebbe stata dovuta dal
contribuente, degli interessi e della sanzione nella misura
del 30% (che
diventa 1/8 in caso di presentazione della dichiarazione integrativa
entro il
10 novembre)
Tale
responsabilità viene meno solo qualora l'infedeltà del visto dipenda da
dolo o
colpa grave del contribuente.
QUANDO
SI PRESENTA
Il 730 precompilato deve essere
presentato entro
il 7 luglio (prorogato al primo giorno feriale successivo in
caso di
scadenza di sabato o in un giorno festivo), sia nel caso di
presentazione
diretta all’Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al
sostituto
d’imposta oppure al Caf o al professionista.
LA
CERTIFICAZIONE UNICA
E'
doveroso, per completezza della disamina, accennare alla nuova
Certificazione
Unica 2015, riguardante il periodo d’imposta 2014, la cui bozza è stata
messa
in rete dall'agenzia delle Entrate il 24 novembre 2014.
La CU, dal
2015, sarà la base da cui il fisco trarrà i dati della precompilata.
NOVITA' dal 2015: il sostituto di imposta, oltre che a
rilasciare al sostituito la
certificazione entro il 28 febbraio dell'anno,
è tenuto a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate,
entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro
dipendente,
ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.
Il nuovo
modello CU è composto da 3 parti:
- il
frontespizio;
- il
quadro Ct, per indicare l’indirizzo web prescelto per ricevere il
flusso dei
modelli 730-4;
- la
certificazione unica.
Da notare
come nella nuova certificazione è presente un prospetto
contenente i dati fiscali di chi ha percepito redditi di
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Per ogni
certificazione omessa,
tardiva o errata
si applica la sanzione
di 100 euro;
in caso di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si
applica se una nuova trasmissione viene effettuata entro i cinque
giorni successivi alla scadenza.