Dai notai del Triveneto le massime del 2011
Pubblicato il 19 settembre 2011
Forniscono chiarimenti su collegio sindacale, perdite e società che ricorrono al mercato del capitale di rischio i nuovi orientamenti del 2011 emessi dal Comitato Triveneto dei Notai in un convegno tenuto a Venezia sabato
17 settembre.
In caso di società in liquidazione non vige il principio per cui per perdite oltre 1/3 del capitale non è possibile disporre una copertura parziale delle perdite. In questa ipotesi, invece, è ammessa la riduzione parziale.
La massima H.E.1 afferma che le dimissioni di un sindaco hanno vigore da subito anche qualora il collegio non si renda completo con i supplenti. Infatti secondo il nuovo articolo 2400, comma 1 del codice civile, è ammessa la prorogatio del collegio sindacale solo alla fine del mandato di 3 anni.
Con la massima I.D.9 si sostiene che un sindaco che svolge funzioni di controllo legale dei conti non può dimettersi solamente dalla carica di revisore legale restando in funzione per quanto riguarda il controllo di legalità. Il punto nodale è rappresentato dal fatto che l’organo deve intendersi nella sua unitarietà e di conseguenza non è possibile nominare un collegio per la funzione di controllo gestionale ed uno per il controllo legale dei conti.
Altre massime trattano della durata del primo esercizio di una società di capitali, della riduzione facoltativa per perdite in pendenza di prestito obbligazionario convertibile, del quorum di deliberazione per la nomina dell’organo di liquidazione nelle spa, della trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società di lucro o consorzio.