I nuovi parametri forensi, ai sensi dell'art. 6 del DM n. 147/2022, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente all'entrata in vigore del medesimo Decreto, vale a dire dal 23 ottobre 2022.
Lo hanno puntualizzato le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 33482 del 14 novembre 2022.
Nella causa esaminata, decisa mediante rito camerale, non si riscontravano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre e tutte le attività difensive erano state compiute anteriormente a tale data.
La liquidazione delle spese processuali, ciò posto, andava compiuta seguendo i parametri del DM n. 55/2014, non come da ultimo modificati.
Diversamente opinando - hanno evidenziato le SS. UU. - si effettuerebbe un'applicazione retroattiva del decreto, non giustificabile.
In proposito, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già evidenziato, anche per la normativa precedente: "...i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale...".
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