Con la risposta n. 154 del 24 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato quale sia la corretta tassazione da applicare ai fini Irpef in caso di passaggio dal regime di Indennità premio di servizio (Ips), previsto per i dipendenti locali, al Trattamento di fine rapporto (Tfr), previsto per i dipendenti di privati, a causa della cessione di un ramo d’azienda effettuata da parte di un Comune e del relativo passaggio dei lavoratori coinvolti dall’ente locale al nuovo datore di lavoro.
Nel caso in questione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’azienda debba pagare un’unica prestazione a titolo di TFR, comprensiva:
La problematica è connessa all’assunzione di un lavoratore, avvenuta il 1° marzo 2019, a seguito di trasferimento da un Comune avvenuto, sulla base di uno specifico accordo, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile (“Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda”).
Il dipendente ha maturato, per il periodo in cui ha lavorato per l’ente locale, somme a titolo di indennità equipollente al trattamento di fine rapporto, denominata, per i dipendenti degli enti locali “Indennità premio di servizio" (Ips).
Con la nascita del nuovo rapporto, non essendoci accordi sulla liquidazione di dette somme, l’INPS ha trasferito l’indennità all’istante senza operare alcuna ritenuta ai fini Irpef. Ora, poiché il lavoratore è andato in pensione, l’azienda chiede come tassare le somme maturate ai fini Ips.
L’Agenzia delle Entrate riepiloga le disposizioni fondamentali che disciplinano il trattamento previdenziale e il rapporto di lavoro del personale in caso di operazioni straordinarie. In particolare, ricorda che nell’ipotesi di trasferimento o conferimento di attività da parte di enti pubblici ad altre amministrazioni pubbliche o a privati deve essere applicato l’articolo 2112 del Codice civile.
In sintesi, secondo tale norma, il dipendente mantiene, nel passaggio, tutti i diritti compresi quelli derivanti dall’anzianità raggiunta nel periodo pregresso e al calcolo dell'Ips, soggetta a una disciplina, anche fiscale, diversa da quella prevista per il Tfr.
La conservazione dei diritti deve essere regolata da un accordo siglato dalle parti. Nel caso in esame, l’accordo stipulato è molto generico e prevede soltanto che l’ente locale applicherà le disposizioni previste per l’Ips fino al termine del rapporto con il dipendente, mentre l’istante applicherà quelle del Tfr dalla data di assunzione del lavoratore.
Dalla documentazione prodotta risulta che il trasferimento del lavoratore è avvenuto senza soluzione di continuità, come previsto appunto dall’articolo 2112 cc, e senza la perdita dei diritti relativi al computo della Ips.
Ai fini della determinazione della base imponibile Irpef, l’Ips deve essere computata sottraendo prima dall'importo lordo una percentuale di esenzione pari al 40,98%, corrispondente al rapporto fra:
Il risultato ottenuto deve essere diminuito di una somma pari a 309,87 euro per ogni anno di servizio, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale.
Invece, la quota maturata presso l’azienda privata sarà costituita dal relativo ammontare, ridotto delle rivalutazioni annualmente assoggettate a imposta sostitutiva (articolo 19, comma 1, del Tuir).
In sintesi, avendo comportato l’operazione il passaggio dal regime di indennità equipollente al Tfr, quest’ultimo è formato da una quota pari all'importo maturato fino alla data del passaggio, determinato secondo la disciplina delle indennità equipollenti, rivalutato, e da una quota formata dagli ordinari accantonamenti annuali al Tfr effettuati dal momento del passaggio.
Relativamente alle modalità di esposizione nel modello di Certificazione Unica (CU 2022 relativa al periodo d'imposta 2021), occorre procedere sulla base delle seguenti indicazioni:
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