Rivestono importanza le modifiche attuate da Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, con uno sguardo particolare alle banche.
Con il provvedimento del 30 luglio 2019 sono state emanate le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, che revisiona quello del 3 aprile 2013. Il nuovo documento si è reso necessario a seguito delle novità contenute nel Dlgs 90/2017, di recepimento della Quarta direttiva antiriciclaggio.
Il provvedimento, molto dettagliato, contenente le nuove disposizioni sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla divulgazione.
I soggetti interessati dovranno adeguarsi a partire dal 1° gennaio 2020.
Tra i destinatari appaiono: banche; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF); intermediari iscritti nell'albo previsto dall’art. 106 del TUB; società fiduciarie; Poste italiane; Cassa Depositi e Prestiti.
Nell’analizzare i fattori di rischio concernenti un cliente, i soggetti devono avere a riguardo anche la localizzazione dell’attività svolta e i paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l’esecutore hanno collegamenti significativi.
Le informazioni per l’individuazione del profilo di rischio della clientela possono essere prese da ogni fonte e documento utili, quali:
Nel provvedimento sono presenti disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza ossia quella svolta senza la compresenza fisica, presso il destinatario, del cliente, dei dipendenti del destinatario o di altro personale incaricato dal destinatario.
In questo caso, i destinatari:
E’ però necessario che siano indicati nel documento di policy antiriciclaggio gli specifici meccanismi utilizzati.
Completano il documento tre allegati contenenti:
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