Da Assonime le novità 2014 sulla tassazione degli atti di trasferimento di immobili

Pubblicato il 22 gennaio 2014 Oggetto della circolare n.1 del 20 gennaio 2014 emanata da Assonime è “La nuova disciplina dei trasferimenti di beni immobili agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta di bollo”.

Il riferimento normativo di partenza è il Dlgs n. 23/2011, che ha operato una revisione della tassazione degli atti di trasferimento di immobili e diritti immobiliari, che di fatto è entrata in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2014, dopo una serie di ritocchi, tra cui in ultimo quello apportato con la legge di Stabilità 2014.

Le novità più importanti relative alla disciplina dei trasferimenti immobiliari riguardano, in primo luogo, l’applicazione dell’imposta di registro e delle altre imposte d’atto, che sono state ultimamente razionalizzate e semplificate.

Secondo quanto spiegato da Assonime, in un'ottica di semplificazione delle regole da applicare ai trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili, l’imposta di registro deve ora essere considerata come l’unico prelievo da applicare agli atti di cui all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/86, in sostituzione di tutti gli altri tributi finora applicati.

Dunque, ai sensi del riformulato articolo 1 sopra citato, l’imposta di registro (2%, 9% e 12%), applicabile agli atti di trasferimento immobiliare dal 1° gennaio 2014 assume natura di imposta sostitutiva di tutte le altre imposte che fino al 31 dicembre 2013 erano applicabili sugli stessi atti (imposta di bollo, tributi speciali catastali, imposte ipotecarie).

Riguardo alle imposte ipocatastali, la circolare n. 1/2014 specifica che in caso di cessione di fabbricati strumentali soggetta ad Iva, l’imposta di registro non è applicabile, anche se ha assunto la natura di imposta sostitutiva degli altri tributi sull’atto, e restano dovute le imposte ipotecarie e catastali oltre ai tributi accessori. Se l’operazione di trasferimento non è soggetta ad Iva, invece, l’imposta di registro è dovuta e le altre imposte ipocatastali non sono più dovute in misura proporzionale, bensì in misura fissa, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Dlgs n. 23/2011, dato che le stesse sono state assorbite nella nuova misura dell'imposta di registro.
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