E' chiesto al Cndcec se un iscritto all'Ordine che svolge attività di curatore fallimentare sia esonerato, in qualità di pubblico ufficiale, dal rispetto delle norme deontologiche, in particolare da quelle dell'art 15 del Codice.
Il Consiglio nazionale risponde che, se il curatore è un professionista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non è esonerato dall'assoggettamento alle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale al quale appartiene (pronto ordini PO 270/2015 del 21 gennaio 2016).
Il Dlgs 139/2005 riconosce che l'attività di curatela fallimentare è tra le attività di competenza tecnica degli iscritti all'Albo e stabilisce espressamente la responsabilità disciplinare in capo a tutti gli iscritti che violino: norme di legge, regolamenti e disposizioni del codice deontologico.
Dunque coesistono sia la responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare sia la responsabilità disciplinare nell'ambito dell'Ordine professionale di appartenenza.
A conferma anche la giurisprudenza, con la sentenza 15030/2005 della Cassazione civile, che reputa l'attività di curatore da parte di un professionista, pur non svolgendo l'attività di libero professionista, una forma di esplicazione dell'attività professionale propria della professione al cui Albo è iscritto, con la conseguenza dell'assoggettamento alla responsabilità disciplinare da parte del suo Ordine in caso di infrazioni disciplinari.
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