Curatore come terzo in buona fede. Legittimo il suo intervento per l'annullamento della confisca
Pubblicato il 06 dicembre 2013
La Quinta sezione penale di Cassazione, con la
sentenza n. 48804 depositata il 5 dicembre 2013, ha annullato, con rinvio, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di conferma del sequestro preventivo disposto, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo n.
231/2001, anche sui beni di una Srl, che risultava riconducibile all'indagato e successivamente fallita, in quanto funzionale alla confisca di cose di valore equivalente al profitto del reato di truffa ipotizzato nell'indagine in corso.
In particolare, la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato dal curatore del fallimento della Srl nei cui confronti i giudici di merito avevano escluso la qualifica di terzo in buona fede sui beni oggetto di confisca e, conseguentemente, la tutela accordata dall'articolo 19 del Decreto legislativo n. 231/2001.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno evidenziato come,
“se è condivisibile che in linea generale non possa essere ritenuto terzo chi utilizzi il profitto del reato, altrettanto non lo è che il curatore del fallimento di un'impresa, nelle disponibilità della quale siano confluiti i proventi di un'attività criminosa, si trovi in una posizione di questo genere”.
Secondo la Corte, ossia, non si può dire che il curatore faccia uso dei beni illeciti esistenti nell'attivo fallimentare, essendo egli viceversa incaricato dell'amministrazione di tale attivo, e dei beni che ne fanno parte, nell'esclusivo interesse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale. Questi ultimi, da parte loro, per effetto di questa ammissione sono portatori di diritti alla conservazione dell'attivo nella prospettiva della migliore soddisfazione dei loro crediti, diritti che, pur convivendo fino alla vendita fallimentare con quelli di proprietà del fallito e con il vincolo destinato alla realizzazione della
par condicio creditorum, trovano riconoscimento e tutela nel corso della procedura, attraverso l'azione del curatore.
E la condizione di terzo dei creditori non può che trasferirsi sulla figura del curatore che agisce in rappresentanza dei diritti dei creditori medesimi. Il curatore, in definitiva, è terzo in quanto per l'appunto soggetto agente nell'interesse della massa creditoria.
Il curatore ricorrente – conclude la Quinta sezione penale – deve essere ritenuto rappresentante di interessi qualificabili come diritti di terzi in buona fede sui beni oggetto di confisca, la posizione dei quali deve pertanto essere valutata dal giudice nella prospettiva della prevalenza o meno, rispetto agli stessi, delle esigenze cautelari sottese alla confisca.