Durante la conversione in legge del Dl “Cura Italia” (n. 18/2020) – definitivamente approvato dalla Camera il 24 aprile 2020 - sono stati introdotti diversi emendamenti di interesse del settore Giustizia.
Tra i vari ritocchi che hanno coinvolto le disposizioni relative a udienze e termini processuali, si segnalano alcune novità per quel che concerne i procedimenti telematici, gli incontri genitori – figli, i giudizi penali, le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la procura alle liti, le esecuzioni sull’abitazione principale.
In primo luogo, si segnala la modifica, introdotta nel corso dell’esame in Senato, con cui si è aggiunto il comma 11-bis all’art. 83, al fine di consentire il processo telematico civile in Cassazione, dall’entrata in vigore della legge di conversione fino al 30 giugno 2020.
Si prevede, così, che, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica; per i medesimi giudizi, inoltre, il contributo unificato, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, dovrà essere assolto con i sistemi telematici di pagamento.
E’ stata, inoltre, introdotta una disposizione che disciplina gli incontri genitori – figli disposti con provvedimento giudiziale: salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto.
Da segnalare anche i commi da 12-bis a 12-quinquies aggiunti all’art. 83 del Dl.
Tra questi, il comma 12-bis consente, dal 9 marzo al 30 giugno 2020, che le udienze penali per le quali non è richiesta la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti, si tengano con collegamenti da remoto.
A seguire, il comma 12-ter afferisce ai procedimenti penali in Cassazione e disciplina la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio e in pubblica udienza.
Si prevede, così, che a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione e sino al 30 giugno 2020, tali ricorsi vengano trattati in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salva espressa richiesta di discussione orale da parte del ricorrente.
Il comma 12-quater prevede invece la possibilità che, nella fase delle indagini preliminari e comunque limitatamente al periodo 9 marzo - 30 giugno 2020, il compimento di atti possa avvenire tramite collegamenti da remoto.
Per finire, con il comma 12-quinquies viene disciplinato lo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali per i procedimenti, sia penali che civili, non sospesi: si prevede che, dal 9 marzo e fino al 30 giugno, le camere di consiglio possano essere tenute con modalità da remoto.
Si evidenzia, di seguito, la modifica operata con riferimento al comma 20 dell’art. 83, in tema di mediazione e negoziazione assistita.
E’ disposta, in particolare, la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile, dei termini per lo svolgimento delle attività delle dette procedure, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie quando tali procedimenti siano stati promossi o risultino comunque pendenti tra il 9 marzo e il 15 aprile.
Nel medesimo periodo, in ogni caso, è concessa la facoltà di svolgimento in via telematica degli incontri di mediazione in presenza di preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Il successivo comma 20-bis, sempre per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno, è riferito ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, sancendo, anche per questi, l’impiego di procedure telematiche con incontri mediante sistemi di videoconferenza.
Novità di rilievo è contenuta nel nuovo comma 20-ter che interviene in ordine alle modalità di conferimento della procura alle liti.
Si prevede, in particolare, una modalità semplificata di sottoscrizione della procura con riferimento ai procedimenti civili: la parte potrà apporre la propria sottoscrizione anche su un documento analogico, da trasmettere al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.
A seguire, si segnalano due nuovi articoli introdotti in sede di conversione in legge del decreto, in tema, rispettivamente, di sospensione delle procedure esecutive sulla abitazione principale del debitore (art. 54- ter) e di sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura (art. 54-quater).
Il primo articolo prevede la sospensione, per sei mesi, delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare dell'abitazione principale del debitore mentre il secondo dispone la sospensione delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, nonché la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui.
Per finire, si evidenzia che il nuovo comma 6 dell’art. 103 sospende, fino al 1° settembre 2020, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, comprese, quindi, le procedure di esecuzione degli sfratti (sospensione originariamente prevista sino al 30 giugno 2020).
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