Il ministro Maroni ha firmato ieri la direttiva sul nuovo sistema della totalizzazione contributiva, che consiste nel sommare i contributi accreditati in due o più gestioni per il conseguimento del diritto alla pensione. La direttiva contiene una rilevante novità rispetto alla lettera del D.Lgs n. 42/06, disciplinante la nuova materia, di cui s’avvantaggiano quanti raggiungono, nella gestione pubblica, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad una pensione autonoma: la loro quota di pensione sarà determinata con il sistema previsto da quella stessa gestione. Tra le specificazioni della direttiva le seguenti:
- i sei anni di contributi minimi per totalizzare non valgono per le pensioni di inabilità e per i superstiti, ma s’applicano ai trattamenti d’anzianità e di vecchiaia;
- la clausola di salvaguardia per l’applicazione pro rata delle regole della gestione interessa anche chi abbia raggiunto, in un ente di previdenza pubblico, il requisito minimo per il pensionamento;
- per chi ha presentato domanda di totalizzazione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 42 (oggi) sono fatte salve le regole della “vecchia” totalizzazione, se più favorevoli.
Con la nuova totalizzazione viene poi meno un limite tra quelli contenuti nell’articolo 71 della legge n. 388 (vecchia disciplina del cumulo, abrogata dal decreto legislativo n. 42), che subordinava la possibilità di effettuare il cumulo dei contributi alla condizione del non raggiungimento del diritto autonomo alla pensione in alcuna delle gestioni interessate.
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