Il 31 ottobre è prevista una nuova scadenza per le Certificazioni Uniche 2022, relative al periodo d’imposta 2021.
Dopo la data del 16 marzo 2022, entro la quale dovevano essere presentate le CU per i redditi inclusi nel modello 730 precompilato, resta confermata al 31 ottobre prossimo l’invio telematico delle CU dei lavoratori autonomi.
NOTA BENE: Si tratta dei modelli contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (mod. 730).
Il comma 6-quinquies dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che la trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), ovvero entro il 31 ottobre, senza l’applicazione di sanzioni.
ATTENZIONE: La scadenza lunga è riservata solo per l’invio telematico dei modelli, che come evidenziato nelle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 14 gennaio 2022, può essere effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ma non per la consegna.
NOTA BENE: Il termine è unico ai fini della consegna del modello CU 2022, che doveva essere messo a disposizione del lavoratore, dipendente o autonomo, entro la data ultima del 16 marzo 2022.
Pertanto, la scadenza del 31 ottobre interessa, ad esempio, le Certificazioni Uniche riguardanti:
Se non si provvede all’invio della CU 2022 entro i termini stabiliti, oppure vi si provvede in ritardo o in maniera errata, si applicano le sanzioni contenute all’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, modificato – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – dall’art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del Dlgs. 472/97, con un massimo di 50.000 euro di sanzione per sostituto d’imposta.
Se la certificazione viene correttamente trasmessa e poi corretta entro i sessanta giorni dal termine del 31 ottobre (vale a dire entro il 30 dicembre 2022), la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro per sostituto d’imposta.
NOTA BENE: Non si applica alcuna sanzione se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista.
I sostituti d’imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).
Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2022, il sostituto d’imposta deve utilizzare il modello “ordinario” che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione “sintetica” da consegnare al contribuente, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2022).
Nel caso in cui il sostituto d’imposta si avvalga della trasmissione telematica diretta, potrà effettuare le comunicazioni mediante:
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