Il Consiglio dei ministri riunitosi lo scorso 9 marzo, tra le altre cose, ha approvato in via definitiva sei decreti legislativi di attuazione di direttive o di adeguamento della normativa nazionale a regolamenti dell’Unione Europea.
Tra questi anche il provvedimento di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.
Si tratta del Decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2023. La sua entrata in vigore è fissata all’8 aprile prossimo.
Il Dlgs n. 30/2023 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 2020/1503 amplia la portata del crowdfunding, estendendolo anche alle Srl, oltre che alle Start up innovative e alle Spa.
NOTA BENE: Il crowdfunding - noto anche come finanziamento collettivo - è una strategia che si basa sull'ottenere piccole quantità di denaro da un ampio gruppo di individui per realizzare un progetto, un'idea o un'attività imprenditoriale.
La differenza tra crowdfunding e finanziamento tradizionale è che la raccolta fondi classica si basa sulla richiesta di una grande somma di denaro a un’unica fonte, mentre il crowdfunding consiste nella richiesta di piccole somme da molti soggetti.
Per attuare tale forma di raccolta fondi, si invia il progetto alla piattaforma con un obiettivo di raccolta fondi e una scadenza, quindi parte la campagna di supporto online.
Il Regolamento Ue prevede una disciplina comune per tutti i gestori delle piattaforme di crowdfunding, che include sia il lending crowdfunding sia l’equity crowdfunding, e stabilisce requisiti uniformi per la prestazione dei servizi di crowdfunding, l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei provider, il funzionamento delle piattaforme, la trasparenza e le comunicazioni di marketing.
Obiettivo del Regolamento è quello di:
Gli aspetti salienti del decreto legislativo di attuazione in Italia del suddetto Regolamento sono:
Nello specifico, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del Codice civile, è stata introdotta la possibilità di offrire al pubblico le quote di partecipazione nelle Srl per reperire risorse finanziarie attraverso le piattaforme di crowdfunding. Il ricorso allo speciale strumento per la raccolta di capitali finora era riservato alle Spa e alle Start-up innovative.
NOTA BENE: Consob e Banca d'Italia saranno le Autorità competenti degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione del Regolamento 2020/1503.
La possibilità di reperire finanziamenti per le Srl ordinarie attraverso le piattaforme di crowdfunding avverrà con metodologie snelle e semplificate, affidate a intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento ovvero i cosiddetti fornitori di servizi di crowdfunding (generalmente banche e società finanziarie abilitate).
I suddetti fornitori di servizi svolgono un ruolo fondamentale nelle operazioni di crowdfunding in quanto devono valutare se i servizi che vengono offerti siano appropriati per i potenziali investitori (chiedendo informazioni circa l'esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all'investimento in generale).
Inoltre, devono predisporre una apposita comunicazione da indirizzare sempre agli investirori.
Infatti, le quote di partecipazione nelle Srl possono essere sottoscritte dagli investitori, i quali devono essere messi in condizione di investire nel progetto di finanziamento attraverso una apposita comunicazione (descrizione tecnica dell'operazione) che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta.
ATTENZIONE: In caso di inosservanza delle disposizioni del Regolamento 2020/1503 degli atti delegati e delle norme tecniche, sono previste sanzioni nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding che possono variare da euro 500 fino a euro 500.000.
Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai predetti importi, la sanzione amministrativa è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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