A partire dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022, le piccole e medie imprese italiane che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina possono inoltrare domanda per accedere ai contributi previsti.
Infatti, ill Mise, con decreto del 9 settembre 2022 (pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2022) attuativo dell'art. 18, comma 5 del D.L. n. 50/2022, dispone l'erogazione di contributi a fondo perduto e garanzie fino al 90% a copertura di eventuali finanziamenti a favore delle imprese che abbiano subito calo di fatturato e risentito in modo particolare del rincaro delle materie prime per il conflitto ucraino.
Possono fruire delle agevolazioni in esame le imprese che:
Non possono in ogni caso accedere, direttamente o indirettamente, alle agevolazioni:
Per ottenere le agevolazioni va presentata apposita istanza, sulla base del modello fac-simile disponibile nella sezione del sito www.mise.gov.it, da trasmettere esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica raggiungibile dal medesimo sito.
L’accesso avviene mediante identificazione e autenticazione tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Cie dei rappresentanti legali dell’impresa richiedente che, peraltro, può conferire ad altro soggetto delegato la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza medesima.
E’ altresì richiesto il possesso di una PEC attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00 del 30 novembre 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
NOTA BENE: L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nel trattamento delle stesse.
Nella domanda il richiedente dichiara:
Le risorse finanziarie sono ripartite riconoscendo a ciascuna impresa un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e quello dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è sempre quello relativo all’anno 2021.
NOTA BENE: L’agevolazione non può superare euro 400.000,00 per singolo beneficiario.
L’agevolazione concessa è revocata se:
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