Crisi d’impresa: elenco degli esperti indipendenti. Precisazioni dal Ministero

Pubblicato il 08 marzo 2022

Il Ministero della Giustizia ha fornito i chiarimenti alle osservazioni evidenziate dall’Associazione Nazionale Commercialisti e dall’Associazione ADR & Crisi – Commercialisti ed avvocati, relativamente alla circolare del 29 dicembre 2021 e riguardante le “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa”.

Il campo è quello del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Le novità sono veicolate con l’informativa n. 28 del 7 marzo 2022, pubblicata dal Cndcec, a cui è allegato il documento pubblicato dal ministero.

I professionisti hanno rilevato criticità in ordine alla richiesta di precedenti esperienza maturate nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa nonché le differenze tra requisiti richiesti a commercialisti ed avvocati e quelli a consulenti del lavoro ed altri soggetti non iscritti ad albi.

In merito, il Ministero della Giustizia ha preso atto delle osservazioni sollevate, facendo presente quanto segue.

Il punto nodale di cui al comma 3 dell’articolo 3 DL n. 118/2021, è stato modificato dalla successiva legge di conversione in cui è stata fatta una scelta diversa da quella originaria: dottori commercialisti ed esperti contabili e avvocati sono stati equiparati quanto ai requisiti necessari per ottenere l’iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa.

Dunque, tali professionisti devono essere iscritti da almeno 5 anni negli Albi di competenza e devono aver maturato almeno due precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale della crisi d’impresa. Ciò comporta l’esclusione dei giovani professionisti, in origine ammessi.

Inoltre, la norma rivista ha come conseguenza che i commercialisti e gli avvocati non devono avere la duplice qualifica di iscritti ad entrambi gli ordini professionali (alla congiunzione “e” va attribuito valore disgiuntivo).

Nella risposta fornita dal Dicastero vengono fornite precisazioni sugli specifici incarichi professionali che sono indicativi delle esperienze maturate.  

Circa l’esclusione del curatore fallimentare dal novero degli incarichi utili a dimostrare l’idoneità all’incarico di esperto, si precisa che il motivo risiede nel fatto di aver dato “rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale”, dove, invece, il curatore interviene nel momento in cui la crisi e l’insolvenza vanno verso la conclusione, in quanto si occupa della liquidazione.

Infine, esclusi anche – perché troppo generici – gli advisor con incarichi di assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria o gli advisor con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali del debito tributario di imprese in difficoltà.

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