Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale.
E' contenuto nel Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario n. 6.
Il provvedimento, predisposto in attuazione della delega di cui alla Legge n. 155/2017, introduce una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, attraverso misure, si rammenta, finalizzate a consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese nonché a salvaguardare la capacità imprenditoriale dei soggetti che vanno incontro al fallimento.
Le disposizioni in esso contenuto non saranno immediatamente applicabili ma entreranno in vigore in maniera scaglionata, a partire dalle novità riguardanti l’istituzione dell’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore (artt. 356, 357), operative tra trenta giorni (ovvero dal 16 marzo 2019).
Dal trentesimo giorno è applicabile anche la disposizione in materia di competenza, nei procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, assegnata al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
Medesima entrata in vigore è prevista:
Per il resto, il Decreto legislativo entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione, ovvero il 15 agosto 2020.
Da tale data saranno pienamente operative la maggior parte delle disposizioni, comprese le misure di allerta, volte a consentire la pronta emersione della crisi, nonché la nuova sezione sul sovraindebitamento, ovvero sul fallimento del consumatore e delle piccole imprese.
Nel testo del Decreto legislativo è ricompresa anche una norma di disciplina della fase transitoria. Viene prescritto, in particolare, che i ricorsi e le domande concorsuali depositati prima o pendenti alla sua entrata in vigore sono definiti secondo le previgenti disposizioni di cui al Regio decreto n. 267/1942 nonché della Legge n. 3/2012.
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