Durante la prima riunione del Consiglio dei ministri, dopo la pausa estiva, è stato approvato, in via definitiva, un decreto legislativo di recepimento delle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114, riguardante la regolamentazione dei mercati delle cripto-attività.
Il Regolamento UE, noto come MICAR (Markets In Crypto Asset Regulation), è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 31 maggio 2023.
Il decreto legislativo italiano è stato redatto per dare attuazione alla Legge del 21 febbraio 2024, n. 15, che delega al Governo il compito di recepire le direttive europee e attuare altri atti dell’Unione europea. In particolare, si fa riferimento all'articolo 19 della suddetta legge delega, che stabilisce principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114, assicurando che le norme italiane si conformino efficacemente ai requisiti europei in materia di mercati delle cripto-attività.
Più specificatamente, il provvedimento adottato dal CdM il 30 agosto 2024 è la risposta italiana all’allineamento alle norme europee che introducono una regolamentazione minima valida per tutte le cripto attività, soprattutto introducendo misure riguardanti i seguenti profili:
Il decreto legislativo è il risultato di un percorso di adeguamento che ha incluso il coinvolgimento delle Commissioni competenti del Parlamento italiano, ed è parte di un più ampio processo di armonizzazione delle normative finanziarie e tecnologiche a livello europeo.
Il decreto è articolato in quarantotto articoli e sarà effettivo il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sebbene alcune clausole specifiche entreranno in vigore solo a partire dal 30 dicembre 2024.
Il primo Titolo introduce diverse nuove definizioni normative, evidenziando in particolare quelle relative agli emittenti specializzati di token legati a specifiche attività e ai fornitori specializzati di servizi per le cripto-attività.
Nel secondo Titolo (articoli da 3 a 18), Banca d’Italia e Consob sono nominate come Autorità incaricate della sorveglianza sui mercati e sugli operatori di cripto, specificando i loro poteri e le modalità di cooperazione.
All'interno del secondo Titolo sono, inoltre, inserite norme per l'ottenimento dell'autorizzazione all'emissione di token associati a cripto-attività e per l'erogazione di servizi correlati. Si stabilisce ulteriormente che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possono essere autorizzati all'emissione di token, a condizione che per l'emissione di moneta elettronica e per l'offerta di servizi di pagamento sia stato creato un patrimonio separato, come previsto dalla normativa nazionale del settore, al fine di garantire una gestione sana e prudente dei nuovi intermediari e la coerenza con le regole applicabili agli intermediari tradizionali.
Il terzo Titolo (che include gli articoli da 19 a 29) incorpora nella legislazione nazionale regolamenti specifici destinati agli emittenti di token legati a determinate attività, noti come ART, e agli enti che forniscono servizi legati alle cripto-attività, chiamati Crypto Asset Service Providers o CASP. Ogni sezione del Titolo stabilisce normative particolari per la liquidazione volontaria e per la gestione delle crisi sia degli emittenti ART che dei CASP. In dettaglio, per la liquidazione volontaria, il decreto propone di estendere l'applicazione degli articoli 96-quinquies e 97 del testo unico bancario, laddove questi siano applicabili. La normativa per la liquidazione forzata degli emittenti ART specializzati segue quella attualmente in vigore per le banche. Per i CASP, invece, il decreto suggerisce di applicare le regole attualmente in uso per le società di intermediazione mobiliare.
Il Titolo IV del decreto legislativo, che comprende gli articoli dal 30 al 37, istituisce un rigoroso regime sanzionatorio per regolare le attività connesse alle cripto-attività. Le sanzioni si dividono in penali e amministrative, a seconda della gravità della violazione.
Dal punto di vista penale, è stata introdotta la nuova fattispecie di abusivismo. In particolare, l'articolo 30 del decreto punisce penalmente chi offre al pubblico token legati ad attività senza le necessarie autorizzazioni o chi fornisce servizi per le cripto-attività in mancanza delle autorizzazioni richieste. Le pene includono la reclusione da sei mesi a quattro anni e multe che variano da 2.066 euro a 10.329 euro. Le stesse sanzioni si applicano a chi viola specifici articoli del regolamento (UE) 2023/1114 riguardanti l'offerta pubblica di token o la prestazione di servizi per le cripto-attività senza le dovute autorizzazioni.
Parallelamente, il decreto prevede sanzioni amministrative per violazioni meno gravi ma che compromettono comunque la trasparenza e la sicurezza del mercato delle cripto-attività.
Queste sanzioni amministrative possono arrivare fino a cinque milioni di euro, o fino al tre per cento del fatturato annuo totale dell'entità colpita, a seconda della natura e della gravità dell'infrazione. In casi specifici, il massimo della sanzione amministrativa può raggiungere il doppio del vantaggio economico ottenuto dall'infrazione, se questo vantaggio può essere chiaramente quantificato.
NOTA BENE: Banca d'Italia e Consob, secondo le rispettive competenze, sono autorizzate ad applicare queste sanzioni, assicurando il rispetto delle normative e mantenendo l'integrità finanziaria e operativa del settore delle cripto-attività in Italia.
All’articolo 34 del Dlgs approvato viene specificatamente indicata la responsabilità che ricade sugli enti.
L'ente incorre in sanzioni amministrative pecuniarie che variano da trentamila euro a quindici milioni di euro, o fino al quindici per cento del proprio fatturato annuo totale se maggiore, se viene constatata una violazione commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, secondo quanto stabilito dagli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114.
Le violazioni possono essere commesse:
a) da individui che occupano posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o di una sua unità con autonomia finanziaria o funzionale, nonché da coloro che hanno, di fatto, il controllo gestionale dell'ente;
b) da persone che operano sotto la direzione o la sorveglianza dei soggetti menzionati nel punto a).
Tuttavia, l'ente può evitare la responsabilità dimostrando che le azioni contestate sono state intraprese esclusivamente per interesse personale o di terzi da parte delle persone indicate nel comma 1.
Il Titolo V, che copre gli articoli dal 38 al 44, introduce una serie di modifiche e aggiornamenti al Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 385/93) e al Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 58/98), oltre a stabilire disposizioni di coordinamento tra le normative esistenti e quelle nuove implementate in seguito alla MiCAR.
L'articolo 45 elenca diverse disposizioni transitorie, tra le quali emerge in particolare quella riguardante gli operatori di cripto-attività. Gli operatori che risultino già registrati nella sezione speciale del registro previsto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (gestito attualmente dall’OAM), e che presentino richiesta di autorizzazione a Consob entro il 30 giugno 2025, potranno proseguire nell'erogazione dei loro servizi fino al 30 dicembre 2025, o fino a quando non sarà concessa o negata l'autorizzazione dall'autorità suddetta.
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