Credito R&S. Per le non coincidenti con l'anno solare la media di riferimento va ragguagliata

Pubblicato il 10 ottobre 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 121 del 9 ottobre 2017, indica la corretta determinazione del “credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” di cui all’articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, nell’ipotesi in cui il soggetto che intenda fruirne modifichi l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare.

Media ragguagliata al minor periodo

Nello specifico, si analizza il comma 1: alle “imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.

Per semplificare, l'Agenzia fornisce un esempio concreto di una società che nel 2015 anticipa la chiusura dell’esercizio dal 31 dicembre al 31 agosto 2015.

Per l'annualità si determinano due periodi d’imposta:

In tal caso, spiega l'Agenzia, per i periodi d’imposta non omogenei, la media del triennio precedente va ragguagliata al minor periodo di otto mesi per renderla confrontabile con il periodo agevolato; invece, dal periodo successivo non ci sarà bisogno di effettuare alcun ragguaglio.

Dunque, per il calcolo della media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nel caso ipotizzato nella risoluzione, i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato (1° gennaio 2015-31 agosto 2015) vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 che, per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio, va ragguagliata a otto mesi.

Se l'azienda ha applicato l’agevolazione considerando come primo periodo utile quello compreso fra il 1° settembre 2015 e il 31 agosto 2016 (e, come triennio, il 2012-2014), può “recuperare l’annualità presentando - ricorrendone i presupposti - una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322”.

Non oltre sei periodi di imposta

Inoltre, l'Agenzia precisa che dal momento che l’arco temporale dell’agevolazione non può eccedere complessivamente sei periodi di imposta, relativamente all’ultimo periodo agevolabile, per l'azienda del caso in oggetto, ossia 1° settembre 2020-31 agosto 2021 (in corso al 31 dicembre 2020), il credito di imposta spetterà per i soli investimenti effettuati nei primi quattro mesi ed ancora occorrerà procedere al ragguaglio della media storica di riferimento.

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