L’ambito soggettivo a cui si rende applicabile il credito d’imposta per investimenti in Zone Economiche Speciali (Zes) è l’oggetto del chiarimento fornito in una risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Va premesso che l’agevolazione è normata dai commi da 98 a 108, art. 1, della legge n. 208/2015 e dall'articolo 5 del DL n. 91/2017, dai quali emerge che i beneficiari sono le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno.
Semplificando, destinatari sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, a patto che effettuino nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree specificate.
Con circolare n. 34/E/2016 è stato specificato che la misura agevolativa può riguardare anche enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.
Tenuto conto di quanto detto e delle disposizioni in essere, può affermarsi che la disciplina del credito Zes può trovare spazio, in linea generale ed astratta, anche alle società che operano nel settore dei servizi di consulenza.
In particolare, la risposta n. 145 del 23 gennaio 2023 osserva come il riferimento normativo alle nozioni di ''struttura produttiva'' o di ''stabilimento'', che sembrerebbe riguardare esclusivamente le imprese operati nel settore industriale, non costituisca, invece, un limite all'applicazione del beneficio anche alle imprese non operanti in tale settore. Ciò, appunto, per l'indirizzo interpretativo assunto nella citata circolare n. 34/E/ 2016 in ordine alla possibilità che gli enti non commerciali possano beneficiare della misura, in riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.
Una precisazione riguarda anche il lato oggettivo della norma Zes: sono considerati agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie. In tale ambito vi rientrano anche gli investimenti in lavori di adeguamento locali e dotazione dell'attrezzatura?
I beni agevolabili sono individuabili in base alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto disposto dall'articolo 2424 del codice civile e nel rispetto dei principi contabili.
Quindi, posto che l’elencazione è tassativa, devono intendersi esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle descritte.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".