Il credito d'imposta previsto per l'anno 2015 a favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare può essere fruito interamente, senza alcuna riduzione, in quanto le risorse stanziate per il 2016, pari a 80 milioni di euro, coprono totalmente l’ammontare complessivo del credito richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate nel 2016.
La legge 190/2014 (Stabilità 2015), per compensare l'aumento sui rendimenti finanziari, passati dal 20% al 26% per le casse e dall'11,5% al 20% per i fondi pensione, ha introdotto un credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, per gli enti di previdenza obbligatoria nonché per le forme di previdenza complementare, che effettuano investimenti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine.
Le disposizioni attuative sono state fornite attraverso il decreto Mef del 19 giugno 2015 mentre l'agenzia delle Entrate, con provvedimento del 28 settembre 2015, ha approvato il modello da utilizzare per presentare la richiesta di attribuzione del credito d’imposta, fissando dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno i termini di presentazione delle domande.
Con provvedimento del 23 giugno2016, l'agenzia delle Entrate, oltre a rendere noto che il credito d'imposta può essere fruito nella misura massima del 100%, informa che il bonus è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione, a decorrere dal 24 giugno 2016.
Il provvedimento del 23 giugno 2016 fa presente che se, a seguito di controlli effettuati dalle Entrate sugli F24 presentanti, emerge che il contribuente non ha validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d’imposta, oppure che l’importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore al credito spettante, il modello F24 viene scartato.
Con risoluzione n. 48 del 23 giugno 2016, l'agenzia delle Entrate ha diffuso il codice tributo utile per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24:
“6867” denominato “Credito d’imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare - articolo 1, commi 91 e 92, legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Il codice va esposto esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” deve contenere l’anno di attribuzione del credito, nel formato “AAAA”.
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