Credito d’imposta tessile e moda, “aggiornati” modello e istruzioni

Pubblicato il 19 maggio 2022

C’è tempo fino al prossimo 10 giugno per presentare la comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. Con il provvedimento n. 262282/2021, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed il contenuto della comunicazione per la fruizione del tax credit  nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa. Il beneficio, lo si ricorda, si sostanzia nella concessione di un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (di cui all'articolo 92, comma 1 del Tuir) “eccedente” la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.

Attenzione che, ai fini dell’incentivo, il metodo ed i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere “omogenei” a quelli utilizzati nei 3 periodi d'imposta considerati ai fini della media. Si rammenta, altresì, che per le società con un bilancio certificato, i controlli per l’accesso all’incentivo sono svolti sulla base dei dati dello stesso bilancio; diversamente, le imprese non soggette alla revisione legale e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una “certificazione” della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti.  

Operativamente, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di “maturazione” (quindi, per i soggetti “solari” il bonus maturato nel 2021 è utilizzabile in compensazione nel 2022). Di recente, l’istanza (da inviare entro il prossimo 10 giugno) è stata oggetto di modifiche a seguito dell’approvazione (con il provvedimento del 27.04.2022) del modello di autodichiarazione del rispetto dei requisiti del Temporary Framework. In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione “aggiornata” della comunicazione non ha più un effetto sostitutivo dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato). Le altre modifiche apportate alla comunicazione sono:

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