Con risposta ad interpello n. 90 del 25 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per precisare l’applicabilità del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo per l’anno 2020, a seguito di istanza presentata da una società, la quale fa presente di aver effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo per conto della propria controllante olandese, che poi è stata incorporata alla società istante.
Il riferimento normativo, spiega l’Agenzia, è l'articolo 3 del DL n. 145/20132, convertito, che riconosce un credito di imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
A chiarimento della disposizione è intervenuta la circolare n. 5/E/2016 specificando che il bonus R&S non è applicabile alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi, in quanto non è l'impresa commissionaria che sostiene i relativi costi, che li riaddebita al committente ed è costui che ne sostiene l'onere.
La situazione è mutata con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 che è intervenuta nel Dl n. 145/2013 prevedendo che, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, il soggetto commissionario residente che esegue attività di ricerca e sviluppo per conto di committenti non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell'agevolazione, al soggetto residente che effettua investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Ma, con legge di bilancio 2020, è stato disposto che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, sia riconosciuto un credito d'imposta. Però, tale disciplina, applicabile agli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2020, non contiene alcuna disposizione che estenda l'applicazione del credito d'imposta alle attività di ricerca svolte dal commissionario residente per conto di committenti non residenti.
Dunque, la riscrittura del bonus esclude dall’ambito agevolativo le spese in R&S commissionate dall’estero.
Deve, pertanto, concludersi che, in base all’attuale normativa, il credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, per l’anno 2020, non sia applicabile alle spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.
Viene aggiunto che l’esclusione vale anche qualora si tratti di spese riferite ad attività che costituiscono prosecuzione di progetti iniziati nel corso di precedenti periodi d'imposta.
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