Il credito d’imposta R&S è ammesso anche per residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti in altri Stati membri UE.
Nella risposta dell’agenzia delle Entrate n. 83 del 26 marzo 2019, si affronta il tema del riconoscimento del credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
L’istante, una società che opera nel settore farmaceutico svolgendo anche attività di ricerca e sviluppo, intende sapere se per l’attività di sperimentazione clinica effettuata in Italia, sia in nome proprio che per conto della società madre statunitense, è possibile fruire dell’agevolazione. La società precisa che, per l’attività commissionatale, sostiene sia costi per personale interno che costi per ricerca contrattuale. Inoltre, l’attività di ricerca viene data anche in subappalto.
Le Entrate, affrontando il caso, ricordano che la legge di bilancio 2017 ha modificato la disciplina prevista dal Dl n. 145/2013, prevedendo l’estensione dell’agevolazione anche alle imprese residenti (o alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti. Sono poi state emanate le circolari n. 5/2016 e n. 13/2017, che hanno fornito chiarimenti per la fruizione del bonus in parola.
Sul punto il Fisco ha interpellato il MiSE che ha dato il proprio parere, sostenendo che, ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo che siano svolte direttamente dal soggetto commissionario in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.
Quindi, per quanto attiene al calcolo del bonus spettante al commissionario, non rilevano le attività che lo stesso subappalta ad altri soggetti. Sono, infatti, questi, che, se residenti, possono far valere il diritto al credito d’imposta per le attività rese in subappalto.
Devono essere, pertanto distinte le attività direttamente svolte dalla società in esecuzione del contratto concluso con la controllante estera da quelle che la stessa società commissiona ai centri e agli enti di ricerca italiani. Per tali attività, il diritto al credito d’imposta spetta direttamente al soggetto che le esegue.
Con riferimento ai costi sostenuti dalla società per le attività svolte dal proprio personale, sono rilevanti ai fini del credito d’imposta “solo le attività collegate in senso stretto alla soluzione delle incertezze scientifiche e tecnologiche oggetto dello specifico progetto di ricerca (nel caso di specie: la sperimentazione clinica in una delle sue fasi rilevanti)”.
Di contro, devono ritenersi non rilevanti ai fini del credito d’imposta le attività non direttamente ricollegate alla conduzione della sperimentazione clinica.
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