Credito d’imposta R&S. Assonime, chiarimenti su regime sanzionatorio

Pubblicato il 15 novembre 2019

Assonime si sofferma sul regime sanzionatorio da applicare agli errori collegati all’individuazione dell’ambito oggettivo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013 e al Dm 27 maggio 2015.

Nella circolare n. 23 del 14 novembre, l’Associazione, viste le difficoltà incontrate dalle imprese nell’individuazione delle attività da agevolare, auspica un intervento chiarificatore, se necessario anche di carattere normativo.

Bonus R&S, la normativa

L’art. 3, del D.L. n. 145 del 2013 ha introdotto il cosiddetto Bonus R&S, un’agevolazione che riconosce ai contribuenti un credito d’imposta commisurato all’eccedenza degli investimenti agevolati effettuati nei periodi d’imposta 2015-2020 rispetto alla media degli stessi investimenti, realizzati nei periodi 2012-2014, calcolata secondo particolari regole.

Con il D.M. 27 maggio 2015 sono state adottate le disposizioni attuative della suddetta norma, tenendo anche conto delle modifiche introdotte con la Legge di Stabilità 2015.

Assonime, dal canto suo, è già intervenuta sull’argomento con la precedente circolare n. 15/2019, ma alla luce dei successivi dubbi sollevati, tenta ora di fare chiarezza soprattutto con riferimento alla disciplina sanzionatoria da adottare in caso di errori commessi in sede di applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

Bonus R&S, sugli errori si applica la sanzione meno grave per credito non spettante invece di inesistente

Secondo Assonime, “la sanzione più appropriata sia da un punto di vista logico sistematico che da un punto di vista equitativo, dovrebbe essere quella prevista per il credito non spettante, mentre quella più grave per il credito inesistente dovrebbe trovare applicazione solo nelle più circoscritte ipotesi connotate da fraudolenza, quali ad esempio quelle in cui l'impresa abbia svolto un'attività che nemmeno in astratto può qualificarsi quale attività di ricerca e sviluppo oppure abbia effettuato meri investimenti in beni materiali e immateriali”.

Le difficoltà più grandi si incontrano proprio nell’individuazione delle attività agevolabili.

Un esempio è rappresentato dalle cosiddette attività collegate all’innovazione di processo, che sono state oggetto anche di una interrogazione parlamentare, proprio per richiedere chiarimenti circa l’individuazione di quale specifica attività possa considerarsi agevolabile. Molte volte, infatti, le imprese - valutando “significativi” i miglioramenti apportati ai processi rispetto alla situazione preesistente – considerano tali attività come eleggibili, con il conseguente utilizzo e conteggio del credito d’imposta. Sul tema, invece, l’agenzia delle Entrate e il MiSE hanno espresso parere diverso, con conseguente difficoltà di individuazione delle attività da includere nel bonus per le quali le precisazioni sono giunte fuori tempo.

Assonime, quindi, sottolinea le difficoltà nell’applicazione delle corrette sanzioni, proprio con riferimento ai casi di credito “non spettante” e credito “inesistente”, evidenziando come spesso si applichino da parte degli organi verificatori le più pesanti sanzioni previste per l’inesistenza del credito, anche quando si ritiene che le attività non siano agevolabili per carenza dei più stringenti requisiti richiesti.

Tali sanzioni, però, sono state introdotte per punire i casi più gravi di “comportamenti connotati da aspetti fraudolenti”, ossia tutte quelle condotte dei contribuenti che evidenziano un certa insidiosità.

Sottolinea, pertanto, Assonime, che molte volte le imprese che hanno commesso errori nell’individuazione delle attività agevolate hanno una condotta che non deve essere considerata fraudolenta, se hanno adempiuto ai vari oneri documentali previsti in materia, e dunque deve essere considerata ben distinta “rispetto a quella ben più grave delle imprese che hanno svolto attività che nemmeno in astratto possono essere ritenute agevolate e nei cui confronti dovrebbe scattare la sanzione per credito inesistente”.

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