L’agenzia delle Entrate ha fissato, con apposita risoluzione, il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali.
L’articolo 57-bis, comma 1, del DL n. 50/2017, ha istituito, dal 2018, un credito d'imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
Il credito è pari al 75% del valore incrementale delle spese sostenute, elevato al 90% per microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative.
Per la fruizione dell’agevolazione è stato emanato il Dpcm 16 maggio 2018, n. 90.
Nello specifico, viene detto che:
La risoluzione n. 41 dell’8 aprile 2019 ha istituito, per l’utilizzo in compensazione, il seguente codice tributo:
Tale codice va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di concessione del credito.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".