Credito d’imposta gasivore. Codice per compensazione

Pubblicato il 14 giugno 2022

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre del 2022 devono inserire il codice “6966” nel modello F24.

Bonus imprese gasivore

Il beneficio, già introdotto dal Decreto Sostegni-ter, è stato esteso, anche se limitatamente, dal Dl Aiuti (n. 50/2022) al fine di contrastare gli effetti che la guerra russo-ucraina provoca ai prezzi del gas.

Ne possono fruire le imprese che hanno acquistato gas, nel primo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; condizione richiesta è che il prezzo medio di riferimento dell’ultimo trimestre 2021 sia aumentato di oltre il 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre del 2019.

Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato solamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2022. In alternativa lo stesso può essere ceduto, solo per intero, a terzi.

Credito d’imposta imprese gasivore: codice tributo

Per utilizzare l’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 28 del 13 giugno 2022, ha individuato come codice tributo da inserire nell’F24 il seguente:

La sequenza va indicata nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito già utilizzato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Già comunicato il codice per il bonus del secondo trimestre

Al bonus del primo trimestre 2022 è stato affiancato a quello del secondo trimestre (decreto Energia, n. 17/2022). Per quest’ultimo, la risoluzione n. 18/2022 ha già fissato il codice tributo: 6962”.

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