Le imprese beneficiarie del credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre del 2022 devono inserire il codice “6966” nel modello F24.
Il beneficio, già introdotto dal Decreto Sostegni-ter, è stato esteso, anche se limitatamente, dal Dl Aiuti (n. 50/2022) al fine di contrastare gli effetti che la guerra russo-ucraina provoca ai prezzi del gas.
Ne possono fruire le imprese che hanno acquistato gas, nel primo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; condizione richiesta è che il prezzo medio di riferimento dell’ultimo trimestre 2021 sia aumentato di oltre il 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre del 2019.
Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato solamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2022. In alternativa lo stesso può essere ceduto, solo per intero, a terzi.
Per utilizzare l’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 28 del 13 giugno 2022, ha individuato come codice tributo da inserire nell’F24 il seguente:
La sequenza va indicata nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito già utilizzato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Al bonus del primo trimestre 2022 è stato affiancato a quello del secondo trimestre (decreto Energia, n. 17/2022). Per quest’ultimo, la risoluzione n. 18/2022 ha già fissato il codice tributo: “6962”.
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