Il Fisco rende precisazioni in merito al credito d'imposta riconosciuto alle imprese che erogano formazione al personale dipendente in tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0.
E’ con legge di Bilancio 2018 che è stato inserito un incentivo fiscale automatico, nella forma di credito d'imposta, a favore di imprese che investono nella formazione del personale dipendente, con riferimento alle materie riguardanti le c.d. "tecnologie abilitanti", ossia le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Il bonus viene riconosciuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente; le attività formative devono essere oggetto di contratti collettivi aziendali o territoriali.
Con il decreto interministeriale 4 maggio 2018, attuativo della misura, sono state fornite indicazioni sulla documentazione richiesta, sui controlli e sulle cause di decadenza.
Con legge di Bilancio 2019 l’agevolazione è stata estesa alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e sono state rimodulate le percentuali di calcolo del beneficio (50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, 40% per medie imprese e 30% per grandi imprese).
E’ poi intervenuta la legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) che ha disposto la proroga del credito d’imposta anche per le spese sostenute nel 2020, eliminando l’obbligo della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente.
Nella risposta n. 343 del 13 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate fa presente che, ai sensi del decreto attuativo suddetto, il riconoscimento del bonus formazione 4.0 è soggetto al deposito del contratto aziendale stipulato, in via telematica, presso l'ITL competente.
Dunque, il corretto adempimento circa il deposito del contratto collettivo o aziendale, in relazione ai periodi d’imposta 2018 e 2019, è condizione di ammissibilità al beneficio.
E’ solo dal periodo d’imposta 2020 che non è più richiesto il detto adempimento.
In conclusione, il mancato deposito dell’accordo entro la data del 31 dicembre 2019 non consente la fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2019, in vigenza dell’originaria disciplina.
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