L’Agenzia delle Entrate interviene, con risoluzione n. 29/2017, a fornire chiarimenti sulle cause di revoca previste dal credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - articolo 18, DL n. 91/2014 - compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
L’istante, che esercita attività di noleggio di autoveicoli, fa presente di aver acquisito nel 2014 un carrello elevatore dotato di attrezzatura magnetica mediante contratto di locazione finanziaria ed ora intende riscattare l’intero bene (carrello e attrezzatura magnetica) ma vendere all’estero, nel corso del 2017, il solo carrello elevatore.
Per l’acquisto del bene completo l’istante ha beneficiato, nel 2015, del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e vuole conoscere dall’Agenzia delle entrate se la vendita all'estero del solo carrello elevatore può comportare o meno la revoca del beneficio anche per la parte relativa al valore dell'attrezzatura magnetica.
L’amministrazione finanziaria ricorda che secondo l’articolo 18 del DL 91/2014 - Decreto Competitività - ai soggetti titolari di reddito di impresa spetta un credito di imposta, pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, per investimenti in beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (“fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.”).
Chiarimenti in ordine al beneficio sono stati resi con circolare n. 5/2015, la quale ha precisato che rientrano nell’agevolazione anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, la quale prevede l’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore.
Per quanto riguarda le cause di revoca dell’agevolazione, viene specificato che se il trasferimento del bene oggetto di investimento avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato si ha la perdita del beneficio.
Quindi, nel caso prospettato dall’istante, poiché la vendita all’estero del carrello elevatore avverrà entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato, si produce la revoca del credito d'imposta relativamente all'acquisizione del carrello elevatore.
Nel caso in cui, prosegue la risoluzione n. 29 del 10 marzo 2017, la quota di credito d’imposta relativa al carrello elevatore venduto fosse stata già utilizzata, il contribuente ha l’obbligo di restituirla entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata la causa di revoca dell’agevolazione.
Per quanto riguarda, invece, la quota di credito relativa all’attrezzatura magnetica, che sarà posta su un altro carrello elevatore di proprietà dell’istante, non dovrà essere restituita a patto che rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma, in primo luogo che sia compresa nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.
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