Con la risposta n. 237 del 29 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della compensazione dei crediti fiscali nelle procedure concorsuali, concentrandosi sulla gestione dei crediti edilizi di una società in liquidazione giudiziale. L'analisi si basa sul coordinamento tra le norme del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e quelle del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, CCII), con particolare attenzione al conflitto tra il blocco delle compensazioni e il regime speciale di compensazione previsto per le procedure concorsuali. Quest’ultimo consente ai creditori di un’impresa in liquidazione giudiziale, incluso il Fisco, di compensare i propri debiti con i crediti maturati dall’impresa, anche se non ancora scaduti, purché sorti prima dell’apertura della procedura.
Vediamo quale è stato il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria e quale la risposta resa.
La società BETA, alla data della liquidazione giudiziale, risultava titolare di crediti edilizi registrati sulla Piattaforma Cessione Crediti dell’Agenzia delle Entrate, maturati ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (superbonus, ecobonus, ecc.). Contestualmente, la stessa aveva accumulato debiti fiscali scaduti per oltre 644.000 euro, comprensivi di IRES, IRAP e IVA, e ulteriori obbligazioni tributarie per l’anno 2023, unitamente a cartelle e avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il curatore della procedura liquidatoria, [ALFA], intendeva cedere i crediti d’imposta a terzi, previa autorizzazione degli organi della procedura (Comitato dei Creditori e Giudice Delegato), con l’obiettivo di distribuire il ricavato tra i creditori nel rispetto della par condicio creditorum.
Tuttavia, l'istante solleva dubbi su due possibili ostacoli relativi all'utilizzo dei crediti d'imposta, nel caso in cui questi siano considerati "crediti verso l'Erario":
L’istante teme che l’Agenzia delle Entrate potesse bloccare la cessione dei crediti opponendo il diritto di compensazione dei propri crediti fiscali con i debiti della società, impedendo così un’effettiva realizzazione del valore dei crediti stessi da destinare ai creditori. Riteneva, invece, che i crediti edilizi fossero agevolazioni erogate dallo Stato e, come tali, liberamente cedibili a terzi.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 237/2024, ha chiarito che, nel caso di specie, prevale l’applicazione dell’articolo 155 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), indipendentemente dalla natura dei crediti vantati dalla società in liquidazione giudiziale. Tale disposizione consente ai creditori, incluso il Fisco, di opporre in compensazione i propri crediti con i debiti del soggetto in liquidazione, purché il fatto generatore dei crediti sia antecedente all’apertura della procedura concorsuale.
L’Amministrazione finanziaria ha fondato le sue motivazioni su due punti principali:
Nello specifico, l’Agenzia ha rilevato che
Pertanto – secondo l’Agenzia delle Entrate - i crediti edilizi, pur avendo natura agevolativa e potendo teoricamente essere ceduti a terzi, devono essere prioritariamente utilizzati per compensare i debiti fiscali scaduti. Questa posizione si basa sulla prevalenza della norma speciale prevista dall’articolo 155 del CCII, che mira a tutelare gli interessi dell’Erario nelle procedure concorsuali.
Inoltre, affinché la compensazione sia valida, i crediti e i debiti coinvolti devono essere omogenei, ovvero appartenere alla stessa categoria, come obbligazioni pecuniarie o impegni relativi alla consegna di beni fungibili o specifici. Inoltre, i crediti devono essere liquidi, cioè di importo certo e determinato, ed esigibili, quindi privi di termini o condizioni che ne ritardino la realizzabilità. Tuttavia, non è necessario che i crediti siano già esistenti al momento dell’apertura della procedura concorsuale: possono sorgere anche successivamente, purché esistano al momento in cui la compensazione viene eccepita.
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