La scelta del vaccino anticovid da somministrare è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione.
Ciò, sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa e tanto ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell’alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS.
Non può quindi configurarsi, a priori, un diritto di opzione dell’interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro.
E' quanto precisato dal Tar dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, nel testo del decreto cautelare n. 7 del 10 gennaio 2022.
Il Tribunale amministrativo, in particolare, ha respinto l'istanza di misure cautelari proposta da un cittadino affinché fosse ordinato alla AUSL di Bologna di somministrargli, quale prima dose di vaccino anticovid, il vaccino di una determinata marca e non altro vaccino.
Il Tar di Bologna ha ritenuto che la richiesta dell'istante non fosse meritevole di positivo apprezzamento ed ha, pertanto, respinto, in sede di delibazione monocratica ante causam, l’azione del ricorrente.
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