Arriva un chiarimento dall’Agenzia delle Entrate riguardante l’applicazione della sospensione prevista dal comma 1 dell’articolo 61 del DL n. 18/2020, per i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973: si chiedeva se tale misura fosse estesa alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale.
La questione tocca anche il seguente articolo 62 del Decreto: questo individua il perimetro dei versamenti sospesi da autoliquidazione che scadevano tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. La norma, si sottolinea, richiama espressamente anche le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”.
Diversamente, fa notare l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021, l’articolo 61 disciplina per coloro che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nelle attività culturali e negli eventi, nei trasporti, nell'assistenza, ed altri soggetti particolarmente colpiti dalle misure presi per combattere la pandemia da a Covid-19, la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta scadenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020, nonché dei contributi e dei premi. In particolare:
In sostanza, le trattenute riguardanti le addizionali regionali e comunali non sono comprese tra i versamenti sospesi indicati all’articolo 61. Inoltre, nessun cenno in tal senso si trova nella relazione tecnica e illustrativa allo stesso Decreto Cura Italia.
Ma l’Agenzia, stante il rapido susseguirsi degli interventi normativi in tema di sospensione dei versamenti tributari, in favore di imprese e professionisti che operano nei settori più colpiti dall’emergenza COVID-19, insieme alla risonanza mediatica data alle “sospensioni dei versamenti” in senso atecnico e generico, ritiene che i contribuenti possano aver frainteso e non abbiano versato le trattenute invece dovute.
In merito, l’Agenzia fa presente che non saranno dovuti sanzioni e interessi, qualora i sostituti d’imposta, a seguito della pubblicazione della presente risoluzione, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.
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