Relazione tematica dell’Ufficio Massimario della Corte di cassazione sull’impatto, per i giudizi di legittimità, delle misure urgenti in materia di processo civile e penale di cui all’art. 7 del DL n. 105/2021.
La disciplina esaminata è contenuta nell’ultimo Decreto legge (cosiddetto Decreto Green pass) con cui l’Esecutivo, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del Covid-19, è intervenuto prorogando lo stato di emergenza nonché introducendo misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Il provvedimento, entro la predetta cornice, ha previsto la proroga, al 31 dicembre 2021, anche di diverse disposizioni processuali emergenziali.
Nella Relazione n. 74 del Massimario, datata 28 luglio 2021, viene fatto riferimento alle menzionate previsioni, contenute nell’art. 7, comma 1 del DL, nonché alla limitazione della proroga sancita nel successivo comma 2 del medesimo articolo.
Viene, in proposito, osservato come all’ampliamento dell’orizzonte temporale di operatività delle norme indicate faccia da contraltare quanto disposto da quest’ultimo comma, dove si specifica che “Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021”.
Con particolare riferimento al giudizio di legittimità – si legge nello scritto - la norma menzionata limita l’efficacia della proroga relativamente alle udienze pubbliche “cartolari” (o con trattazione scritta), per quanto riguarda sia il settore penale sia quello civile e limitatamente ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione sia fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.
Mentre, da una parte, risulterebbe chiaro che i procedimenti rientranti nella deroga alla proroga “non possono essere celebrati con trattazione scritta e, dunque, devono svolgersi nelle forme ordinarie…”, non sarebbe altrettanto evidente, dall’altra, cosa si debba intendere per “procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021”.
Con tale inciso, difatti, si potrebbe fare, alternativamente, riferimento a:
Dopo aver illustrato gli orientamenti e i dubbi interpretativi formatosi sulla menzionata formulazione dell’art. 7, comma 2, del Decreto, gli autori della Relazione osservano come sia preferibile, per ragioni di carattere sistematico, una lettura che porti a limitare gli effetti della norma alle sole udienze pubbliche già calendarizzate nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2021 e che, quindi, secondo la migliore terminologia usata nell’art. 23 del DL n. 137/2020, “ricadono” in tale arco temporale.
Se, infatti, l’intenzione del legislatore è quello di prevenire il rischio di contagio, completare la campagna vaccinale e operare in sicurezza, l’interpretazione più coerente appare quella che, escludendo la possibilità di ricorrere all’udienza cartolare per i soli procedimenti in trattazione tra il 1° agosto ed il 30 settembre, è in grado di limitare il più possibile, fino al 31 dicembre 2021, il ritorno al rito “ordinario”.
Una diversa lettura, per contro, renderebbe di difficile lettura il dies ad quem individuato.
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