Per i premi assicurativi versati con i vecchi codici non ci saranno problemi: questo è quanto ha comunicato l’INAIL a seguito di richieste di chiarimento ricevute e notizie apparse sulla stampa.
Con la circolare INAIL n. 35/2020 sono stati comunicati i nuovi numeri di riferimento da indicare nel modello F24 per i pagamenti in scadenza al 16 settembre 2020, da parte dei soggetti che intendono avvalersi delle rateazioni previste, per il COVID-19, dall’articolo 97 del D.L. n. 104 del14 agosto 2020.
Con istruzione operativa del 16 settembre 2020, l’INAIL ha reso noto che, anche nel caso in cui nei modelli F24 dovessero essere riportati i numeri di riferimento precedentemente comunicati con la circolare n. 23 del 27 maggio 2020, questo non avrà alcun effetto rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese e degli altri soggetti assicuranti.
A tal proposito l’Istituto ha confermato che l’attribuzione dei pagamenti alle somme sospese avverrà con procedure centralizzate indipendentemente dai numeri di riferimento indicati e che tali numeri sono “correlati ai codici di sospensione che individuano, per ogni posizione assicurativa territoriale, sia il titolo giuridico della sospensione (cioè la norma che dispone la sospensione stessa), sia le diverse modalità di recupero delle somme sospese, previste dalle disposizioni di riferimento”.
Solo in un secondo momento le Sedi effettueranno i controlli di congruenza tra la modalità di pagamento prescelta da ciascun utente ed i versamenti acquisiti.
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