Nel corso del question time di ieri 23 giugno in Commissione Finanze alla Camera, il sottosegretario al MEF Maria Cecilia Guerra, rispondendo ad alcune interrogazioni parlamentari, ha fatto chiarezza in materia di mancata indicazione degli aiuti Covid-19 percepiti nei quadri del modello REDDITI e di disapplicazione delle società non operative per il 2020.
Con il quesito (n. 5-06180) è stata posta l’attenzione sulle molteplici informazioni da riportare nei quadri del modello di dichiarazione REDDITI 2021, con riferimento ai vari bonus erogati nel corso dell’anno 2020 per far fronte alle difficoltà economiche correlate alla pandemia.
In particolare, si è evidenziato come fosse richiesto ai contribuenti di indicare nelle sezioni RS, RU e RG del Modello tutti i bonus e i contributi erogati per fronteggiare l’emergenza Covid, con notevole difficoltà per gli stessi e con la possibilità di incorrere non solo in errori, ma anche in eventuali oneri di ravvedimento.
Pertanto, gli interpellanti chiedevano se fossero previste iniziative finalizzate a prevedere un azzeramento delle sanzioni oppure una sanatoria per eventuali dimenticanze.
Nella sua risposta, il MEF ha sottolineato come le numerose informazioni da indicare in più quadri del modello REDDITI, in riferimento alle tante forme di sostegno corrisposte nel 2020, non dipendono dall’Agenzia delle Entrate, bensì dalle norme di legge in vigore. Di conseguenza, la mancata indicazione dell'importo dei contributi percepiti non ha conseguenze sanzionatorie in ambito fiscale; al massimo, la mancata registrazione degli aiuti potrebbe determinare l'illegittimità della fruizione del contributo.
Altra richiesta è se fosse prevista una forma di integrazione automatica da parte dell’Agenzia degli eventuali dati mancanti nel modello dichiarativo, ma disponibili nelle varie banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
Il Sottosegretario, dopo aver specificato che la richiesta delle indicazioni dei contributi nei quadri che influiscono sulla determinazione degli imponibili è legata alla necessità di evitare che tali importi non vengano assoggettati a tassazione, sottolinea come i suddetti contributi siano stati qualificati quali aiuti fiscali automatici da registrare a posteriori nel Registro nazionale degli aiuti di stato (Rna).
In virtù di ciò, nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari a consentire la registrazione degli aiuti nel Rna, che non sono desumibili dalle banche dati a disposizione dell'Agenzia, come per esempio: la dimensione e la forma giuridica dell'impresa, il settore dell'aiuto fruito e il codice Ateco dell'attività interessata dalla componente di aiuto.
Tuttavia, dato che la mancata indicazione degli aiuti percepiti nel modello dichiarativo non incide sull’imponibile o sull’imposta e non arreca pregiudizio ai controlli fiscali, secondo Guerra, non comporta alcuna conseguenza per i beneficiari, neppure di tipo sanzionatorio.
La disapplicazione della disciplina delle società di comodo, in virtù del fatto che l’emergenza Covid-19 ha reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi, oppure non ha consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA, può avvenire automaticamente?
A tale domanda presentata da alcuni parlamentari durante il question time di ieri, il Ministero dell’economia ha risposto negativamente.
Gli interroganti chiedevano, in particolare, se fosse possibile adottare la disciplina della disapplicazione automatica prevista dal provvedimento del direttore delle Entrate dell’11 giugno 2012 per i soggetti per i quali i termini di versamento sono stati differiti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica accorsa nel 2020.
Il dubbio è legato all’operatività della causa di disapplicazione riferita alle “società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225”.
La risposta del MEF sembra implicitamente ritenere non valida la suddetta causa di disapplicazione automatica, tanto che la stessa proposta normativa di sterilizzazione automatica a causa dell’emergenza sanitaria delle disposizioni per le "non operative" (inserita come emendamento in sede di conversione del Dl n. 18/2020), per motivi di gettito, non è stata approvata.
Dunque, secondo il Ministero, i contribuenti potranno presentare di volta in volta interpello probatorio e l’Agenzia valuterà, caso per caso, gli interpelli presentati dalle società risultate di comodo, per verificare se l’emergenza sanitaria abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento di ricavi e valori minimi.
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