Il governo, al fine di arginare l’epidemia da COVID-19 (cd. “Coronavirus”), ha adottato il Dpcm dell’8 marzo 2020 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 dello stesso giorno – recante nuove e più stringenti misure sanitarie stabilendo anche ulteriori zone cd. “rosse” all’interno delle quali, o dalle quali, ridurre al massimo gli spostamenti e gli assembramenti di persone.
Il nuovo provvedimento ha inevitabilmente prodotto conseguenze anche in ambito lavorativo.
Innanzitutto, nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai predetti territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Il governo, inoltre, invita tutti i datori di lavoro pubblici e privati a promuovere, fino al 3 aprile 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, facendo salva l’incentivazione del lavoro agile (cd. “smart working”) ai sensi degli artt. 18 e ss. della Legge n. 81/2017.
Il nuovo Dpcm, infatti, all’art. 2 co. 1, lett. r) incentiva, laddove possibile, la modalità di lavoro agile, che può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della L. n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’INAIL.
Inoltre, le riunioni devono essere limitate e preferite le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
In caso di soggetti che rientrino in Italia da territori a rischio epidemiologico, oltre a segnalarlo al medico di medicina generale o al pediatra, ai fini della propria attività lavorativa:
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