Costituzione del Gruppo IVA. Approvato il modello AGI/1

Pubblicato il 21 settembre 2018

Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono congiuntamente vincoli finanziario, economico e organizzativo, ex articolo 70-ter del Dpr 633/72, possono scegliere di divenire un unico soggetto passivo, denominato “Gruppo IVA”, esercitando la necessaria opzione con il modello AGI/1, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del direttore agenziale del 19 settembre 2018.

Costituzione del Gruppo Iva con il modello AGI/1

L’articolo 1, comma 24, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha inserito nel DPR 633/1972, il Titolo V-bis, il quale prevede la possibilità per i soggetti passivi Iva, stabiliti in Italia, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente vincoli di ordine finanziario, economico e organizzativo, di esercitare l’opzione per divenire un unico soggetto passivo, chiamato Gruppo IVA. L’attuazione di tale disciplina è giunta con decreto Mef del 6 aprile 2018.

Per costituire il Gruppo Iva è necessario l’esercizio di un’opzione da parte di tutti i soggetti per i quali vigono detti vincoli, mediante presentazione del modello AGI/1.

Il modello è stato approvato dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate prot. 215450 del 19 settembre 2018, completo delle istruzioni.

La normativa dispone che:

Procedura per la presentazione del modello

Il modello, con la sottoscrizione di tutti i partecipanti, deve essere presentato dal rappresentante del Gruppo IVA, attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate. Il rappresentante del gruppo predispone il modello e lo mette a disposizione di ogni partecipante nella propria area autenticata. La sottoscrizione viene effettuata da ciascun partecipante, utilizzando l’apposita funzionalità dell’applicazione web.

A seguito della presentazione del modello, viene attribuito al Gruppo un proprio numero di partita Iva, a cui è associato ciascun partecipante, che deve essere riportato in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’Iva.

I tempi per la presentazione

L’esercizio dell’opzione (e della revoca) può essere effettuato dal 1° gennaio al 30 settembre: in questo caso l’opzione o revoca hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Se l’opzione viene esercitata nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’opzione o la revoca hanno effetto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Per il 2018, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, l’effetto si produce dal 1° gennaio 2019.

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