Costi della sicurezza e “baraccamenti” nei cantieri
Pubblicato il 06 novembre 2014
A seguito di richiesta dell’ANCE, la Commissione interpelli
sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’
interpello n. 25 del 4 novembre 2014, ha rilevato che l'allegato XV, D.Lgs. n.
81/2008, al punto 4.1.1, lett, a) prevede che "nei
costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi degli
apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)".
Il punto 1 dell'allegato XV, richiama tra gli
apprestamenti i "gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori”.
Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati "
baraccamenti".
Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1.3 dell’allegato XV - il quale stabilisce che "le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento" - la Commissione conclude deducendo che anche le
spese di manutenzione dei suddetti "baraccamenti" vadano ricomprese tra i costi della sicurezza citati.
Parimenti, dovranno essere ricomprese anche le spese di
riscaldamento/condizionamento nonché di
pulizia.