L’aliquota IVA ridotta per le strutture ricettive - articolo 98, paragrafo 2, e allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva – è collegata al possesso di un certificato di classificazione?
A tale quesito ha dato soluzione la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza resa nella causa C-733/22 dell'8 febbraio 2024.
L’origine della controversia proviene da una società di diritto bulgaro che svolge anche attività di turismo, ristorazione, alberghiera e di organizzazione di viaggi. La stessa aveva preso in locazione un complesso turistico di appartamenti di proprietà di soggetti privati, applicando nell’esercizio di attività di ricettività un’aliquota Iva ridotta (9%).
A seguito di verifiche del Fisco bulgaro, era emerso che, per un certo periodo di attività, la società non disponeva di un certificato di classificazione per il complesso turistico che gestiva.
Infatti, il diritto bulgaro vincola il beneficio dell’aliquota IVA ridotta al rilascio di un certificato di classificazione delle strutture turistiche. Quindi era stato calcolato un supplemento d’IVA.
Nella causa che si è incardinata davanti alla Corte Ue si chiede se l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva Iva, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, della stessa direttiva, va interpretato nel senso che l’aliquota Iva ridotta per l’alloggio fornito da alberghi e strutture simili è soggetta all’obbligo di disporre di un certificato di classificazione o di un certificato di classificazione provvisoria.
La Corte Ue, nella sentenza relativa alla causa C-733/22 dell'8 febbraio 2024, fa presente come la direttiva Iva consente agli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta all’alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte.
Con riferimento alla definizione di alloggio che devono essere assoggettate a imposta in deroga all’esenzione dell’affitto e della locazione di beni immobili, in conformità dell’articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità.
Per quanto riguarda la questione se gli Stati membri possano condizionare l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta al fatto che le strutture possiedano un certificato di classificazione o di un certificato di classificazione provvisorio, va detto che si tratta di una facoltà. Pertanto possono scegliere di applicare un’aliquota IVA ridotta a determinati servizi di alloggio di cui all’allegato III, punto 12, della direttiva IVA, mentre applicano l’aliquota normale ad altri servizi di questo tipo.
Tuttavia, specifica la Corte Ue, la scelta di adottare un’aliquota IVA ridotta è soggetta ad una duplice condizione:
Dopo aver preso atto che nel diritto bulgaro le strutture ricettive devono essere classificate in base alla legge sul turismo, classificazione senza la quale non possono legalmente esercitare la loro attività, i giudici europei hanno sostenuto quanto segue.
Dal momento che l’obbligo di classificazione previsto dalla normativa bulgara riguarda tutte le prestazioni di alloggio fornito da alberghi e simili ai sensi dell’allegato III, punto 12, della direttiva, non si può ritenere che tale normativa limiti l’applicazione dell’Iva ridotta ad aspetti concreti e specifici delle prestazioni in questione, dal momento che essa copre tutte le prestazioni rientranti in tale categoria.
Sarà compito del giudice del rinvio accertare se l’alloggio in una struttura classificata possa costituire un aspetto concreto e specifico della stessa categoria. Qualora decidesse in tal senso, sarà sua cura, poi, verificare se l’applicazione selettiva dell’aliquota IVA ridotta alle sole strutture ricettive classificate ai sensi della legge sul turismo leda il principio di neutralità fiscale.
In conclusione, per quanto detto, contrasta con la disciplina unionale Iva la normativa nazionale per la quale l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta all’alloggio fornito da alberghi e strutture simili è soggetta all’obbligo di disporre di un certificato di classificazione o di un certificato di classificazione provvisoria, tranne il caso in cui l’Iva ridotta sia limitata ad aspetti concreti e specifici della categoria delle prestazioni di alloggio fornite o se ciò avviene, non viene rispettato il principio di neutralità fiscale.
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