Corte Ue: nel Codice dei contratti pubblici norme più restrittive di quelle Ue

Pubblicato il 12 maggio 2022

Secondo la Corte di giustizia Ue - sentenza del 28 aprile 2022 pronunciata nella causa C‑642/20 - non risulta conforme all’ordinamento eurounitario la disciplina del Codice dei contratti pubblici italiano laddove dispone che l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico debba possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

I giudici europei hanno risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia relativa all’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, ed altri servizi di igiene pubblica in 33 comuni siciliani.

Appalti pubblici. Nel Codice dei contratti italiano misure non conformi a norme europee

La normativa nazionale di riferimento, in particolare, è quella contenuta negli articoli 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, laddove impone all’impresa mandataria di eseguire le prestazioni "in misura maggioritaria" rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la maggior parte dell’insieme delle prestazioni contemplate dall’appalto, e 89 del medesimo codice, relativo alla possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti.

Secondo il giudice del rinvio, l’interpretazione delle predette norme secondo cui il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, risulterebbe in contrasto con l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE, atteso che quest’ultimo articolo non sembra limitare la possibilità per un operatore economico di ricorrere alle capacità di operatori terzi.

E' stato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana a decidere di sospendere il procedimento in esame e di chiedere alla Corte di giustizia se il predetto articolo 63 della direttiva, relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, fosse di ostacolo all’applicazione della normativa nazionale italiana in materia di “criteri di selezione e soccorso istruttorio”, nel senso che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, in ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nella loro decisione, i giudici europei hanno rilevato che la normativa nazionale esaminata fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2014/24, la quale si limita ad autorizzare l’amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici.

Questa, in conclusione, la soluzione resa dalla Corte Ue: "L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria"

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