Corte Ue: la funzionalità ed il linguaggio del software non sono tutelati dal diritto d’autore
Pubblicato il 03 maggio 2012
Secondo la Corte di giustizia –
sentenza del 2 maggio 2012 pronunciata relativamente alla controversia n.
C-406/10 - la funzionalità di un programma per elaboratore, il linguaggio di programmazione ed il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un software per sfruttare talune delle sue funzioni, non costituendo una forma di espressione di un programma,
“non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d’autore sui programmi per elaboratore” ai sensi della Direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
Ne discende che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della citata Direttiva, colui che abbia ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, “
osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma di cui trattasi”.