Corte dei diritti dell'uomo: riduzione del mantenimento ad ampio raggio

Pubblicato il 04 ottobre 2010 Costituisce violazione del divieto di discriminazione sessuale, in base all'articolo 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo, negare la riduzione degli oneri finanziari a carico del genitore non affidatario il quale intraprenda una nuova relazione stabile, solo per il fatto che si tratta di relazione omosessuale.

L'apertura alla convivenza tra coppie dello stesso sesso arriva dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo che ha condannato la Gran Bretagna perchè aveva negato la revisione del mantenimento a carico dell'ex coniuge in quanto la relazione che aveva iniziato era di natura omosessuale. Nel Regno Unito vige la norma che consente di chiedere la riduzione dell'assegno di mantenimento per chi inizia, dopo il divorzio, una nuova vita con un'altra persona.
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