Le misure di contenimento della spesa pubblica imposte dai vincoli europei non devono compromettere diritti costituzionali fondamentali, come quello alla salute.
Va garantito un approccio collaborativo e informato nella gestione delle risorse destinate alla salute e ai diritti sociali, coinvolgendo adeguatamente le regioni e gli enti competenti.
Per contenere la spesa pubblica in un contesto di risorse limitate come quello italiano, è necessario ridurre prioritariamente le spese generiche, evitando invece di compromettere la spesa destinata a garantire il diritto alla salute, previsto dall'art. 32 della Costituzione.
Il diritto alla salute implica la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, che non sono in grado di sostenere direttamente i costi sanitari, definiti "out of pocket".
E' quanto puntualizzato dalla Corte costituzionale nel testo della sentenza n. 195 del 6 dicembre 2024, nel pronunciarsi sul ricorso della Regione Campania contro l'art. 1, commi 527 e 557, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
La Consulta, in primo luogo, ha ritenuto non fondate le questioni relative alla legittimità delle modalità e della durata del contributo delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalla legge di bilancio 2024.
Per la Corte, tali misure, inserite nel contesto della nuova governance economica europea, riflettono la volontà del legislatore di evitare che il contributo gravasse sulle spese destinate ai diritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia (missione 12) e alla tutela della salute (missione 13).
Il sollecito della Consulta: no a tagli al buio
La Corte costituzionale, tuttavia, ha sollecitato il legislatore a evitare "tagli al buio", invitandolo a raccogliere dati adeguati sulla sostenibilità dei contributi richiesti agli enti e a coinvolgere la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, come previsto dalla normativa vigente, per rafforzare il principio di leale collaborazione.
I giudici costituzionali hanno quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 527, quinto periodo, della Legge di bilancio per il 2024, nella parte in cui non esclude dalle possibili riduzioni, a causa del mancato versamento del contributo delle regioni, le risorse destinate al finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali, della famiglia e, in particolare, della tutela della salute.
Corte costituzionale: spese per la sanità prioritarie rispetto alle generiche
La Corte ha precisato che, anche nel caso di mancato versamento del contributo da parte delle regioni, lo Stato non può rispondere riducendo risorse destinate a spese costituzionalmente necessarie, come la sanità, già gravemente compromessa da precedenti tagli.
Il diritto alla salute, infatti, che riguarda bisogni primari della persona, non può essere sacrificato finché esistono risorse disponibili per altri scopi meno prioritari.
Infine, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023, nella parte in cui non prevede che il decreto ministeriale, che stabilisce i criteri per il riparto e il monitoraggio del "Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare", sia adottato in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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