Si pone al Cndcec il quesito se il corso di formazione per l’iscrizione all’Albo (art. 356 del D.lgs. 14/2019), organizzato dal Consiglio nazionale, può essere frequentato anche ai fini dell’adempimento degli obblighi formativi dei gestori della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del decreto 202/2014.
Si segnala che il Cndcec, con informativa n. 23/2023, ha comunicato di aver organizzato il corso di formazione per consentire ai commercialisti di assolvere agli obblighi formativi necessari per l’iscrizione all’Albo dei soggetti incaricati dall’Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate nel Codice della crisi e dell’insolvenza.
Nel Pronto Ordini del 9 marzo 2023 n. 27 si puntualizza quanto segue.
Il Ministero della giustizia ha escluso la validità dei corsi organizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi (art. 4, DM 202/2014), qualora:
Nessuna specifica ha riguardato, invece, la possibilità di riconoscere validi i corsi formativi per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 del codice della crisi ai fini dell’assolvimento formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi.
In conclusione, posto che il corso di formazione organizzato dal Consiglio nazionale ha i requisiti richiesti dall’art. 7 del Regolamento FPC (Formazione professionale continua) può essere ritenuto idoneo per assolvere gli obblighi formativi previsti per i gestori della crisi da sovraindebitamento.
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