L’Agenzia delle entrate fornisce la corretta interpretazione circa le modalità di determinazione del “volume d'affari superiore a 400.000 euro”, il cui superamento determina la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019.
Il calcolo del superamento - spiega l’Agenzia nella risoluzione n. 47 dell’8 maggio 2019 - deve essere basato sul volume d’affari complessivo del soggetto passivo Iva: non deve essere considerata solo la parte riferita ad operazioni rese nell’ambito del commercio al minuto.
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in attesa della prossima emanazione del provvedimento ministeriale sugli esoneri, fissa una regola di ordine generale - che sostituisce qualunque altra precedentemente in essere - in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto Iva (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
Per i soggetti obbligati dal 1° luglio 2019, i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, obbligati allo scontrino elettronico, l’invio scatta dal 1° luglio 2019.
In assenza di specifiche indicazioni, spiega l’Agenzia, per “volume d’affari” non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto Iva, a mente del quale: "Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. […]".
Dunque, tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto Iva, sia altre attività soggette a fatturazione).
Dal riferimento contenuto nell’articolo 20 del decreto Iva al computo su base annuale discende, peraltro, che:
In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.
Intanto, come indicato dall’agenzia delle Entrate nel provvedimento del 18 aprile 2019, dal 1° luglio 2019 i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, obbligati allo scontrino elettronico, avranno a disposizione oltre alla procedura web, anche da dispositivi mobili, un’App per smartphone o tablet, messa a punto da Entrate e Sogei.
Ed è in arrivo una breve moratoria di 5 giorni per l’invio rispetto alla data dell’operazione, ma il dato da comunicare dovrà essere inviato in forma non modificabile.
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