Il nuovo DL n. 11/2020 contenente misure straordinarie ed urgenti connesse allo svolgimento dell’attività giudiziaria in relazione all’emergenza COVID-19 dispone anche la sospensione delle udienze tributarie.
Nel dettaglio, si prevede che le disposizioni di cui all’art. 1, su differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini, in quanto compatibili, si applichino ai procedimenti davanti alle commissioni tributarie.
Pertanto, a decorrere dal 9 marzo e fino al 22 marzo 2020:
Qualora, poi, il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso verrà differito alla fine di detto periodo.
Dalla lettura della norma e considerato il rinvio dalla stessa operato, si desume che la sospensione dei termini riguardi solo quelli relativi a procedimenti pendenti al 9 marzo presso gli uffici giudiziari.
Sorge, a questo punto, la necessità di chiarimenti per quanto riguarda i termini per ricorrere contro gli atti tributari (accertamenti, cartelle, irrogazione sanzioni, avvisi di liquidazione etc) nonché le scadenze per impugnare in appello o in cassazione o per costituirsi in giudizio a seguito di tentativo di mediazione.
Per questi, allo stato, sembrerebbe non operare alcuna proroga.
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